1.Introduzione

Secondo autorevoli esponenti della Regione Veneto e del Ministero degli Affari Regionali, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa nazionale, nello scorcio della estate 2020, il treno dell’autonomia è davvero partito e non potrà che fermarsi al capolinea, ossia la firma dell’intesa.[1]

La discussione sul ruolo delle autonomie nel rinnovato ordinamento giuridico della Repubblica fu svolta nella sede in cui il testo costituzionale fu redatto: l’Assemblea Costituente. All’interno di questa si scelse non solo di reintrodurre i valori della democrazia ma anche di ripristinare il sistema delle autonomie locali presente nell’ordinamento pre-fascista, con norme specifiche volte alla loro tutela.[2]

Allo statalismo e alle logiche centraliste si scelse la forte alternativa autonomistica propria dell’antifascismo. Tra i settantacinque la discussione fu ampia e lunga.

Da un lato si dibatteva circa la creazione di un nuovo ente “la Regione” dall’altro sulla necessità di trasformare il precedente modello di Stato accentrato in quello “sociale delle autonomie”. La discussione verteva sul se attribuire alle Regioni solo compiti amministrativi di derivazione statale o costruire un nuovo ente politico, dotato anche di potere legislativo. Si affermava un modello in cui si concedeva ad alcune Regioni una ampia possibilità di decentramento, per ragioni di natura politica economica e sociale (c.d. a statuto speciale). Vi era per le altre il timore che il concedere poteri politici concorresse a spezzettare la funzione legislativa con un ritorno indietro di secoli, poiché si creavano diverse entità-stato che attuavano nelle stesse materie discipline diverse, a seconda del contesto territoriale. Comunque chi invocava l’ordinamento Regionale riteneva che questo avrebbe permesso di superare la storica arretratezza del Meridione d’Italia.

Qualunque fosse il modello auspicato, tutti i costituenti pensavano che il valore da preservare fosse quello dell’”unità nazionale”, che avrebbe garantito la “giustizia sociale e politica”. Nei principi fondamentali della Costituzione fu introdotto l’art. 5, che così recita “la Repubblica una e indivisibile riconosce le autonomie”. Per alcuni la norma stabilisce in senso pieno il principio autonomistico, per altri il concetto di “unità della Repubblica” ne rappresenta la cornice inscindibile. Si è detto anche che il modello affermatosi nel 1948 era quello di una visione regionalista di programmazione e non di gestione. Il Costituente non ebbe il coraggio di rompere nettamente con un passato caratterizzato dalla concezione dello Stato come un sistema piramidale, in cui il potere era centralizzato.[3]

Il dibattito sul regionalismo nel corso della vita repubblicana è stato ampio; nel 1970 si realizzò finalmente l’Ente Regione, considerato come territorio sub-statale. Con la riforma del Titolo V (2001) si cercò di porre un argine alle spinte secessioniste introdotte dalla formazione politica denominata Lega Nord, che aveva visto crescere i suoi consensi soprattutto nei ricchi e prosperi territori del settentrione d’Italia. Il regionalismo divenne strumento di contesa politica, mero oggetto di scambio per la conquista del consenso. Si affermò dunque quello che ancor oggi viene definito “uso congiunturale della autonomia”.

 2.Autonomia e Unita dell’ordinamento

Occorre innanzitutto ricordare a proposito di questo tema, la indizione di referendum consultivi da parte dalle Regioni Lombardia e Veneto, dopo l’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione. La Corte Costituzionale nel respingere e non ammettere i primi tre quesiti di quello di quello del Veneto, ritenne che da essi emergesse un forte intento separatista, con riferimento alle risorse e alla pretesa di trattenere dell’80 per cento del gettito fiscale e che la legge regionale che li prevedeva, contenesse elementi di rottura dell’unità della Repubblica, laddove si chiedeva tra l’altro, la “indizione del referendum consultivo sulla indipendenza del Veneto.”[4]

 L’Autonomia dunque deve svolgersi nel quadro dell’Unità dell’ordinamento giuridico; a sottolinearlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza del 24 ottobre 2007 n. 365, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione. Si tratta di principio che non può essere soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione. In quest’ottica si muoveva la parziale dichiarazione di incostituzionalità delle leggi della regione Veneto, a cui sopra si faceva riferimento (sent. Corte Cost. 118 del 25 giugno 2015).

Il principio unitario si ricava innanzitutto dall’art. 120 comma 2 della Costituzione , che prevede il “potere sostitutivo dello Stato” rispetto agli organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.”

Da un lato la riforma del 2001 ha fatto venir meno la attività tutoria e di controllo, dall’altro ha introdotto, per preservare l’unità ordinamentale a fronte di una maggiore concessione di autonomia, strumenti straordinari surrogatori che ben possono assumere un ruolo strategico.[5]

L’autonomia ha dei limiti e delle condizioni da rispettare, poiché produce delle diseguaglianze le quali non possono andare oltre una certa soglia nell’ambito del sistema regionale nel suo complesso; ciò vuol dire che il parametro delle competenze asimmetriche che si realizza, incontra principalmente i limiti stabiliti dall’art. 120 comma 2 Cost., disposizione che richiede (come si è più sopra accennato) che sia mantenuta “la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Deve inoltre essere rispettata la libertà di transito dei beni, la libera circolazione delle persone e delle cose, nell’esercizio del diritto del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Le forme e le condizioni particolari non esonerano la Regione che li ottiene, dall’obbligo di dare il suo contributo solidale alle altre Regioni e alla Repubblica. Quelle con maggior capacità fiscale, devono dare alla “perequazione territoriale” una parte del loro gettito; si ritiene che per questo ultimo aspetto appaia ormai maturo il tempo di sperimentare procedure più innovative, sulla scorta di esempi che derivano dal diritto comparato, che facciano del coordinamento della finanza pubblica, non un limite da opporre alle Regioni, bensì una politica attiva cui le Regioni possano partecipare, al fine di rendere più efficiente la perequazione territoriale.[6]

Attualmente vale il dettato dell’Art. 117, secondo comma della Costituzione lett. e) che assegna competenza esclusiva allo Stato in materia di ” moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie”. Questo comporta che l’attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali è sempre competenza dello Stato e che non sono possibili forme surrettizie di trattenimento delle imposte generali, prodotte sul territorio dell’ente locale, da parte dello stesso.

E’indispensabile, inoltre, prima della concessione della differenziazione, determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (da effettuare con legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117, secondo comma lett. m) della Cost.). L’attribuzione di competenze differenziate non deve esser considerata come un cavallo di Troia per mettere in crisi l’unità nazionale, ma come un mezzo per rivitalizzare il regionalismo italiano, valorizzando l’autonomia delle aree più dinamiche del Paese al servizio delle comunità da esse governate e delle esigenze di una migliore prestazione dei servizi pubblici e di sostegno più adeguato allo sviluppo economico e sociale dei territori più dinamici.[7]

 3.Autonomia ed Uguaglianza

Non è agevole definire cosa significhi il principio di eguaglianza per il regionalismo. La nostra Costituzione afferma la eguaglianza delle Regioni rispetto allo Stato; ciò si ricava dalla disciplina giuridica degli enti locali e dal carattere uniforme delle competenze attribuite a questi dalla legge comunale e provinciale. Altra cosa è però l’uguaglianza dei cittadini, specie quando si attuino le condizioni dell’autonomia [8]. Si tratta di realizzare non solo l’eguaglianza formale davanti alla legge, ma anche l’eguaglianza di fatto nel godimento dei diritti costituzionali, politici o alle prestazioni sociali da riconoscere a tutti i cittadini o a ogni cittadino, o a tutti (anche se non cittadini) e/o la cui garanzia non può essere a nessuno negata. Il che non vuol dire assicurare una totale parità nel godimento dei diritti costituzionali, di fatto impossibile, dipendendo dalla condizione personale di ciascun soggetto. Non si tratta di realizzare un egualitarismo difficile da realizzare, poiché esso comporterebbe l’affermare uno Stato continuativamente assistenziale; la nostra costituzione invece ribadisce i principi fondamentali della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. Si tratta, attraverso l’attività pubblica, di garantire la pari dignità sociale eliminando la povertà, il libero accesso all’istruzione, alla tutela della salute rimuovendo i limiti alla partecipazione all’organizzazione politica e sociale e economica del Paese. Questo vale per quanti svolgono “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art.4 Cost.).

La Costituzione pretende dunque che determinate disuguaglianze vengano meno e che si stabilisca un minimo di giustizia sociale, la rimozione degli ostacoli che inibiscono il “pieno sviluppo della persona umana”. Orbene la differenziazione legislativa e amministrativa tra le Regioni comporta e svantaggi e vantaggi, può favorire certi soggetti e sfavorirne altri. Una certa competitività tra i territori è desiderabile poiché la concorrenza tra assetti di governo di diverso livello, dà vita a forme di emulazione in base alle quali si cerca di attrarre investimenti dall’esterno o evitare determinati costi. Questo concorre a migliorare l’efficienza amministrativa, poiché in uno Stato decentralizzato i funzionari dei diversi livelli, saranno in concorrenza tra loro e cercheranno di mostrarsi maggiormente adatti a gestire le amministrazioni, erogare servizi, organizzare la produzione di beni; ciò vale anche rispetto agli enti locali degli altri territori. Il sistema autonomistico dunque offre una migliore efficienza amministrativa, produttiva, perché importa la necessità di attrarre sempre nuovi investimenti e risorse e una maggior capacità manageriale della pubblica amministrazione. Però una asimmetricità socio-economica tra i territori non è eliminabile; ad esempio perché il loro gettito fiscale, dipende non solo dalle aliquote ma soprattutto dalla capacità fiscale degli stessi, che è legata alla rispettiva forza economica. Quindi se ogni Regione che compone lo Stato avesse una autonoma capacità fiscale o impositiva e la possibilità di devolvere integralmente le risorse economiche prodotte sul suo territorio, si determinerebbe una lesione del “principio di eguaglianza” perché i cittadini godrebbero per gli stessi servizi di risorse diverse a seconda della collocazione geografica in cui si trovano e vivono. Il Governo centrale dunque deve governare la differenziazione perché questa è sempre foriera di disparità.

La stessa va contenuta entro limiti accettabili a rischio di creare e alimentare conflitti interni o forme di disgregazione dello Stato. Occorre dunque perequare le condizioni dei singoli individui all’interno del sistema, attraverso l’uso delle entrate fiscali, attribuendo ai territori meno fortunati una certa percentuale delle risorse prodotte in Regioni più ricche. Questa possibilità consente di salvaguardare l’eguaglianza formale tra i cittadini davanti alla legge, attraverso la parità fiscale e i trasferimenti (come si diceva)  economico-finanziari. Nel determinare le imposte tra soggetti aventi lo stesso reddito, si dovrà tener conto anche della qualità dei servizi resi, a seconda del luogo ove questi vengono elargiti. Altrimenti si creerebbe una maggiore pressione fiscale in quelle Regioni che a parità di imposizione offrono un valore dei servizi più basso. Si tratterà di garantire parità di trattamento fiscale solo quando le condizioni siano simili. Questo comporta che il luogo di residenza dell’individuo ha un effetto rilevante sulla sua posizione fiscale e la perequazione migliora l’efficienza tra i diversi territori, impedendo che gli individui si trasferiscano da quelli più poveri a quelli più ricchi, dove possono ottenere migliori servizi e quindi maggiore ricchezza.

Bisogna poi considerare che i trasferimenti perequativi  non sono elargizioni delle Regioni ricche a quelle povere, simili a contributi di beneficenza. In ragione del principio suddetto i cittadini delle regioni più povere hanno il diritto di ricevere quelle sovvenzioni che consentano loro di godere in modo appropriato dei servizi essenziali o se ciò non è possibile, di ottenere adeguati sgravi fiscali. Improprio dunque è il ricorrere all’espressione di “residuo fiscale” da intendere come risorse appartenenti esclusivamente ad un certo territorio. Queste non vengono sottratte al territorio più ricco, facendo prevalere una   fiscalità regionale autonoma che, come abbiamo visto al paragrafo precedente, non è riconosciuta dalla norma dell’art. 117 Cost. secondo comma. Il ritenere ammissibile un fisco esclusivamente regionale comporterebbe la istituzione inaccettabile di barriere interne, minando la circolazione di beni e prodotti, rispetto ai cittadini delle Regioni più povere che non potrebbero, per motivi economici acquistarle. In ultima analisi una fiscalità generale regionale o una mancato ricorso alla perequazione, impoverirebbe il mercato interno e danneggerebbe in grande misura proprio i territori più ricchi.

4.Il Regionalismo differenziato quale previsto dalla Costituzione Italiana

Le disposizioni contenute nell’art. 116, terzo comma prevedono che ulteriori forme e condizioni di autonomia, possono essere concesse ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e l’ente locale. Nel merito è noto che in data 3 dicembre 2019 il Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, ha inviato ai Presidenti delle giunte regionali di Veneto, Lombardia ed Emilia- Romagna, una “bozza di legge quadro” contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, comma 3 Cost.e che indica  le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) all’art.1, nonchè degli obiettivi di servizio ( art. 2).[9]

Erano inoltre circolate alcune Bozze di intesa tra tre Regioni (Veneto, Lombardia ed Emilia- Romagna) elaborate dopo intense trattative svoltesi tra gli esecutivi regionali e il Governo, coadiuvati da comitati di esperti. Sul merito di quanto realizzato finora si tornerà anche nel prossimo capitolo. Occorre precisare che l’avviare il percorso di “differenziazione” non è una scelta costituzionalmente obbligata. Il Parlamento è libero nell’an, nel quomodo, e nel quantum della differenziaziazione, nel quadro dei limiti di materia, di procedura, e di contenuto previsti dall’art.116,3 comma Cost. e ancor più è libero il Governo nel decidere se avviare o meno la trattativa richiesta dalla Regione.[10] Il procedimento riguarda una modifica del riparto di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato; alla Regione è riconosciuto un potere di iniziativa e una mera aspettativa di realizzazione.

I contenuti del regime di differenziazione sono il frutto di un accordo paritario o di un concorso di volontà tra Parlamento, Governo e Regione interessata. Nel procedimento delineato esiste una centralità del Parlamento, quale effettivo decisore, cui è rimessa l’ultima parola, circa la concessione o meno alla Regione del regime differenziato, attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta della intesa raggiunta[11]. Ciò perché le competenze che vengono trasferite appartengono allo Stato, di cui il Parlamento è il legittimo rappresentante. I regolamenti parlamentari potrebbero introdurre e prevedere soluzioni che possano valorizzare il ruolo centrale delle Camere mediante mozioni o risoluzioni preventive indirizzate al Governo per invitarlo o a riaprire la trattativa con la Regione, se questa si era arenata, a negoziare modifiche di contenuto dell’intesa o del disegno di “legge di differenziazione”, quali condizioni imprescindibili del passaggio della legge. L’art. 116,3 Comma prevede attualmente l’alternativa secca tra l’approvare o respingere l’Intesa. Per cui sembrerebbe che emendamenti più o meno marginalmente modificativi non siano ammissibili ex-post. La possibilità di respingere o approvare in blocco l’Intesa, sarebbe lesiva del ruolo delle Camere e danneggerebbe l’interesse delle Regioni, perchè anche a fronte di limitate modifiche richieste da una parte minoritaria, potrebbero vedersi respingere la legge rinforzata, vista la necessità di una maggioranza qualificata.

L’intesa in ogni caso deve rispettare alcuni “limiti esterni”. Il primo è quello della unità e indivisibilità della Repubblica (art.5 Cost.), quello di uguaglianza (art.3 Cost.) e quello di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). Vanno poi salvaguardati valori unitari e finalistici insuscettibili di frazionamento e diversificazione territoriale. Occorre quindi che la trattiva riguardi solo le materie cui fa riferimento l’art. 116,3 comma Cost. e non i limiti esterni previsti dalla norma Costituzionale, riservati alla decisione esclusiva delle fonti statali. Prima di avviare l’iter del procedimento dovrebbero dunque essere determinati a parte i “livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali” (art. 117 lett..m ) nonché dovrebbe essere istituito “il fondo perequativo e la previsione di contributi di coesione territoriale” (art. 119),  al fine di evitare di introdurre regimi differenziati idonei a pregiudicare l’uniforme godimento e il livello minimo di tutela sull’intero territorio nazionale di alcuni diritti fondamentali, a riguardo a materie “differenziabili” quali “l’istruzione” o la “sanità” o suscettibili di arrecare una lesione al principio di solidarietà interterritoriale, cui deve ispirarsi la distribuzione delle risorse.[12]

La legge Boccia prevede che i Lep e i fabbisogni standard possano esser definiti anche “dopo” e non prima dell’approvazione delle leggi di differenziazione e la loro determinazione non viene rimessa alla legge, bensì a uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Regionali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sentiti i Ministri competenti. La normativa in questione sembra prevedere la determinazione di Lep e di fabbisogni standard in modo “congiunturale e “contingente” senza aspirazioni “sistematiche” diretta soltanto a consentire una approvazione quanto più veloce possibile con legge delle intese ora sul tappeto. L’art. 117, comma 2, invece prevede che Lep e fabbisogni standard siano determinati dal legislatore statale in via generale e in riferimento a tutte le materie, in modo che tutti gli enti locali regionali siano obbligati e non solo quelli che hanno chiesto la differenziazione.[13]Infine appare opportuno che l’ente locale, nell’invito rivolto al Governo di avviare le trattative espliciti, riguardo a ciascuna materia, per la quale rivendica maggiore autonomia, le ragioni giustificative della richiesta. Si tratta infatti della devoluzione di competenze legislative e pertanto la Regione istante dovrebbe indicare espressamente le specifiche peculiari politiche pubbliche che intenderebbe perseguire, con il nuovo regime.

5.Lo stato attuale delle proposte di differenziazione concretamente presentate

Dopo lo svolgimento il 22 ottobre 2017 del referendum in Veneto e in Lombardia di carattere consultivo, il giorno primo dicembre 2017 prendevano avvio ufficialmente le trattative tra le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e il Governo Gentiloni. Il 28 febbraio 2018 i Presidenti delle tre Regioni sottoscrivevano una c.d. Pre-Intesa con il Sottosegretario agli Affari Regionali Gianluca Bressa, per il governo. In questi accordi preliminari e in quelli successivi Veneto e Lombardia avrebbero chiesto l’attribuzione di tutte e ventitrè le materie, indicate nell’art. 116 comma 3, mentre l’Emilia-Romagna si sarebbe limitata a chiederne quindici.  Lombardia e Veneto hanno condotto le trattative fino al limite consentito dal dettato costituzionale, integrando il loro comportamento quasi una richiesta di secessione. Invece l’Emilia-Romagna ha fatto un uso più parsimonioso delle possibilità riconosciute. In ogni caso le Regioni richiedenti avrebbero dovuto dimostrare che,  la ordinaria competenza “concorrente” non era sufficiente, tenuto conto delle loro peculiarità a valorizzare le loro specifiche caratteristiche territoriali. L’aspetto più controvertibile del comportamento di Veneto e Lombardia – oltre la rivendicazione del residuo fiscale – è quello di avere reclamato tutte le competenze astrattamente reclamabili, in tal modo trasformando l’autonomia da strumento per realizzare sottostanti istanze materiali concrete in valore politico in sé.[14]  Il 14 marzo del 2018 si svolgevano le elezioni politiche. Il primo giugno del 2018 si insediava il Governo Conte 1 (Coalizione politica M 5S, Lega) e veniva designato Ministro senza portafoglio agli Affari Regionali la Sen. Erika Stefani. Per il periodo di durata di questo Governo (15 mesi) si svolgevano continue trattative con l’apertura di numerosi “tavoli tecnici” tra l’Esecutivo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Si susseguivano ripetuti scambi di bozze tra centro e periferia, aventi ad oggetto l’applicazione dell’art. 116,3 comma Cost.

Gli ultimi due invii di bozza da parte della Regione del Veneto al Ministro Stefani, avvenivano in febbraio 2019 e in maggio 2019. Il 20 Agosto 2019 il Governo Conte 1 rassegnava le dimissioni e il 5 settembre si insediava il Governo Conte 2 (coalizione politica M5S, PD, Italia Viva, Leu). Ministro senza portafoglio agli Affari Regionali era nominato l’On. Francesco Boccia (PD). Il 17 settembre 2019 la Regione Veneto mandava una nuova bozza di atto al Ministro Boccia. Le bozze di intese circolate fino ad allora e intercorse con le tre Regioni prevedevano, due titoli, un primo di otto articoli da applicarsi in modo uguale per le tre Regioni richiedenti un secondo di 40 o 50 disposizioni, relative ai trasferimenti di competenze e funzioni.[15]Il 10 ottobre il Ministero agli Affari Regionali inviava una contro-bozza alla Regione del Veneto. Trattavasi di osservazioni alla bozza del maggio 2019, come se non ne fosse seguita un’altra nel mese di settembre.

L’11 novembre 2019 il Governo portava a conoscenza dei Presidenti delle tre Regioni interessate, una “bozza di legge quadro” composta di due articoli. La proposta sarà poi inserita nella “Nota di aggiornamento al Decreto di economia e Finanza del 2019” fra i provvedimenti collegati alle decisioni di bilancio.  La legge-quadro in questione stabilisce che le Intese tra Stato e Regione con le quali sono attribuite ai sensi dell’art. 116,3 comma Cost. ulteriori forme e condizioni di autonomia, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio su tutto il territorio nazionale, debbono adeguarsi a precisi obiettivi e modalità di attuazione. Il primo è quello della determinazione nelle materie oggetto di attribuzione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Il secondo è quello del finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio secondo quanto determinato al punto precedente. Il terzo principio è quello della necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio, anche attraverso la “perequazione infrastrutturale”. A tal fine i futuri finanziamenti per le infrastrutture dovranno tener conto di tale obiettivo. Si prevede inoltre il riparto tra Regione ed enti locali delle funzioni amministrative, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall’art. 118 Cost., facendosi riferimento anche al principio solidaristico. Si sottopone l’attribuzione delle funzioni dopo la entrata in vigore della legge di approvazione della Intesa, alla condizione sospensiva che siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard.

Gli stessi, come si diceva, saranno individuati e determinati con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Affari Regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro delle Finanze sentiti i Ministri di volta in volta competenti. La legge prevede anche delle norme sul procedimento da seguire per la negoziazione delle Intese e la loro approvazione con legge rinforzata. Questa normativa non è andata esente da critiche[16]. A parte quelle esplicitate al paragrafo precedente è stato affermato che una legge ordinaria, per “principi” per l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, per delimitare e circoscrivere una disposizione costituzionale (art. 116, comma 3 Cost.), sarebbe illegittima in quanto violerebbe l’art. 138 della Cost., che prevede un apposito procedimento, per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale, le uniche che possono delimitare un articolo della Costituzione.

  1. Conclusioni

La realtà dell’autonomia e della differenziazione si va sempre più affermando in modo propositivo e costruttivo nel nostro ordinamento. Permette di valorizzare caratteristiche peculiari delle Regioni e dei territori. La diversità economica tra questi ultimi impone che essa sia attentamente governata alla luce dei principi di eguaglianza sostanziale e giustizia sociale. Non può accettarsi che la differenziazione sia strumento di accentuazione delle diseguaglianze. Occorre che si preservi una sostanziale omogeneità di condizioni tra quanti vivono e lavorano nelle Repubblica. Gli strumenti istituzionali per affermare questo valore vanno rinnovati. Occorre dunque una stagione di riforme costituzionali concernenti la forma dello Stato che tenga conto delle necessità della autonomia, al fine di governarla, senza che questa  si trasformi in una fuoriuscita senza regole dallo Stato dei suoi territori più ricchi e  prosperi.

Cesare Augusto Placanica   

        

A parte i lavori citati, consiglio anche di leggere

-Morelli, Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel caos?in dirittiregionali.it  

-Nastasi, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’art. 116 comma 3 della Costituzione, in forumcostituzionale.it, 31 maggio 2018.

-Palermo, Lo Stato delle asimmetrie regionali in chiave comparata. Miti, realtà e qualche chiave di lettura in R.L.Blanco Valdes e L. Ferraro (a cura di), Europa, federalismo, diversità, asimmetrie in Rass.dir.pubblico europeo 2/2018.

[1] MARCO BONET in Autonomia, il testo della legge quadro. Tasse, Lep, infrastrutture e tempi certi in Corriere di Verona, Martedì 8 Settembre 2020, pag.14

[2] EMMA IMPARATO in L’autonomia teleologicamente orientata e il regionalismo differenziato. Verso una maggiore eguaglianza sostanziale o la dissoluzione? in Diritti fondamentali in Fasc. 2/2019 del 2 ottobre 2019, Rivista on-line pag.4 e segg.

[3] LUCA DI MAJO in Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito in Rivista della Associazione italiana dei costituzionalisti in Fasc.1/2020 del 4/2/2020.Rivista on- line pag. 238

[4] ANDREA   PATRONI GRIFFI in Regionalismo differenziato e Uso congiunturale delle Autonomie in Diritto Pubblico Europeo n. 2/2019, Rivista on-line

[5] EMMA IMPARATO in Op. Cit. pag. 18.  

[6] STELIO MANGIAMELI in L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna. Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Audizione del 29 Novembre 2017, h. 8,15 in ISSIRFA     

[7] MARCO OLIVETTI in Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare in Federalismi.it Rivista di diritto pubblico, comparato, Europeo, del 20 marzo 2019, Rivista on-line.

[8] STELIO MANGIAMELI in Regionalismo e Uguaglianza in Diritti fondamentali.it in fascicolo 2/2020 del 28 Agosto 2020, Rivista on-line.

 

[9] MARCO MANCINI in Prove tecniche di regionalismo “differenziato”considerazioni critiche intorno alle fonti attuative dell’art. 116 comma 3 Cost. in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, numero del 22 luglio 2020, Rivista on-line

[10] MARCO OLIVETTI in Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo numero del 20 marzo 2019, Rivista on line

[11] ANDREA PIRAINO in Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo numero del 17 aprile 2020, Rivista on-line

[12] MARCO MANCINI, in Op.cit. pag. 152

[13] MARCO MANCINI, in Op cit. pag. 153

[14] FRANCESCO PALLANTE in Nel merito del regionalismo differenziato: quali “ulteriori forme e condizioni di autonomia” per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna? in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, Europeo, fascicolo del 20 marzo 2019, Rivista on-line

[15] BENIAMINO CARAVITA in Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, Europeo, fascicolo del 22 giugno 2019, Rivista on-line.     

[16] LUDOVICO MAZZAROLLI in Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla ”bozza di legge-quadro” consegnata dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del Governo Conte 2, Francesco Boccia, ai Presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in materia di articolo 116, co.3 Cost. in Federalismi.it, del 27 novembre 2019, pag.9 e 10, Rivista on-line

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