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Beni culturali e “illusione finanziaria” – di Antonio Troisi

Premessa

Il Decreto Min. Interno (6/XII/2021) concede alle Citta Metropolitane finanziamenti  anche per  i Beni culturali, precisando  che l’individuazione  della tipologia delle richieste deve essere allocata in uno stabile sistema di regole della finanza pubblica.

A questa pregiudiziale  Il Governo Meloni ha risposto rifugiandosi  nell’illusione finanziaria, limitandosi  al trasferimento  burocratico/ di risorse  dallo Stato ai diversi livelli di governo locale.

La riforma di Dario Franceschini  alternativa all’illusione finanziaria  di Giorgia Meloni

L’allocazione della richiesta  di finanziamento  dei Beni Culturali in uno stabile  sistema di regole della finanza pubblica  significa  riferirsi procedere alla ristrutturazione in concorso con la finanza pubblica. Pertanto, le innovazioni normative da introdurre per regimi procedurali più efficienti, possono essere  definite  solo ricostruendo sistematicamente l’impiego  del parametro  costituzionale del coordinamento con la finanza pubblica. In altri termini, con il ricorso ad   una  “norma di comportamento” consistente  nello stabilire prima  “che  fare “  e poi “come fare ”.

Che fare?

La risposta è di Dario Francheschini che, da Ministro dei Beni Culturali, riformò  il Codice dei Beni Culturali (legge 18/XI/2019 )allocandolo nello stabile  sistema di regole della finanza pubblica, determinato dalla riforma costituzionale del 2012. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che  la  valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurarne  le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

Inoltre, i principi che devono guidare la valorizzazione dei beni culturali sono definiti  nell’articolo 111 che precisa come deve essere articolata l’attività di valorizzazione finalizzata all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate nel  concetto generale della valorizzazione del patrimonio culturale. Vengono altresì distinte due diverse procedure di valorizzazione a seconda che si tratti di beni di appartenenza pubblica (art.112) o di proprietà privata (art.113) e definite la forme di gestione (art.115 ) ed i livelli di qualità della valorizzazione  che devono  essere rispettati dai soggetti che hanno assunto la gestione delle attività di valorizzazione.

Come fare?

Il ricorso al Debito Comune trasforma la Riforma Franceschini  in Riforma Abilitante 

La Riforma Dario Franceschini col  ricorso al Debito Comune di  Draghi,  diventa riforma abilitante perché migliora la competitività del comparto introducendo un regime procedurale più efficiente che assicura la produttività dell’investimento pubblico e l’equilibrio tra le esigenza di responsabilità dell’amministratore e quelle di solidarietà, grazie  ad un obiettivo criterio di virtuosità finanziaria. i Beni Culturali ,cosi riqualificati diventano  soggetto attivo di una politica sostenibile  che determina importanti  riqualificazioni cosi  sintetizzabili:

1)Città Metropolitane : possono finanziare i Beni Culturali  rispondendo  alla pregiudiziale del  Decreto Min. Interno (6/XII/2021) perché la possibilità di contabilizzare nei rispettivi Piani Strategici  degli effetti economici ne consente una esatta valutazione dell’effettiva ricaduta sul territorio.

2)Marche, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Abruzzo Molise e Basilicata: gli umbri hanno premiato Stefania Proietti per aver dimostrato con il suo programma  che il riferimento alla procedura di valutazione dei beni culturali individua un obiettivo criterio di virtuosità finanziaria. Risolve, così, l’asimmetria informativa del PNRR che ha privato  di Città Metropolitane queste  regioni assicurando le mediazioni compositive trai vari livelli di governo locale. Di conseguenza, il sistema umbro  delle autonomie locali e quelli delle altre citate regioni sono abilitati a finanziare i beni culturali, anche se  privi di Citta metropolitane.

3 )Centri storici:  la sinergia istituzionale ,articolata  dagli art.5 e6 nella collaborazione tra Stato ed Enti Locali comportando la possibilità di valutare l’impatto economico sul territorio  delle risorse  finanziarie assegnate ai  Centri Storici , li trasforma  da meri gestori  burocratici  a leva  per il riequilibrio territoriale.  Inoltre, consente all’Associazione Nazionale  Centri Storici  di aggiornare dopo 34 anni la Carta di Gubbio.

 Conclusione

La riforma Dario Franceschini dei beni Culturali  risponde alla pregiudiziale del Decreto Min. Interno (6/XII/2021 perché, ricorrendo al Debito Comune  Draghi realizza una riforma che abilita il Comparto dei Beni Culturali da Pane dell’Europa  “Mezzo  Crudo “a Comparto europeo fondato sulla sostenibilità

Antonio Troisi 

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