Il 2 luglio inizierà la raccolta delle firme previste dalla Costituzione in calce ai sei quesiti referendari “per la giustizia giusta”, proposti dal Partito radicale e dalla Lega. Il Centro studi Rosario Livatino offre una prima lettura dei quesiti medesimi, verificando per ciascuno di essi – uno al giorno – i problemi di ammissibilità, gli effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione, il differente impatto sul sistema istituzionale. Dopo le considerazioni introduttive ( CLICCA QUI ), l’esame del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, (CLICCA QUI ) e quello sulla separazione delle carriere (CLICCA QUIvalutiamo oggi il referendum sulla “Custodia cautelare”.

Il quesito. «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

1. È noto che le disposizioni generali previste dal codice di procedura penale in tema di limitazioni della libertà della persona prima della sentenza definitiva, e quindi con misure cautelari, sono consentite a condizione che vi siano gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato per il quale si procede, che il massimo di pena irrogabile superi determinati limiti, correlati alla misura che si intende applicare, e che sussista almeno una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 del codice medesimo: su di esso incide il quesito referendario.

Il quesito in realtà non interessa le esigenze di cui alla lett. a) e alla lett. b) del co. 1 della disposizione in questione, che descrivono il pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di fuga dell’indagato. Colpisce invece una parte della lett. c), cioè il pericolo di reiterazione del reato: salva dall’abrogazione le ipotesi che il pericolo – su cui il Giudice della cautela è chiamato a rendere articolata motivazione – “commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata”. Punta invece ad abrogare il pericolo di tornare a commettere “delitti della stessa specie di quello per cui si procede”.

2. È certo, come si sottolineava in premessa, che la custodia cautelare ha conosciuto gravi abusi, documentati dalla quantità di richieste di indennizzo per ingiusta detenzione che ogni anno vengono accolte. La “Relazione sull’applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione”, predisposta dal Ministero della Giustizia e comunicata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 2020, segnala, con dati relativi al solo anno 2019, il pagamento da parte dello Stato della somma complessiva di 43.486.630 euro, a fronte di 1.000 ordinanze di liquidazione, ossia di altrettanti casi di detenzione qualificata ingiusta. L’errore è fisiologico e può insinuarsi anche fra gli accertamenti più seri, ma si commenta da sé che in appena dodici mesi almeno 1000 persone siano andate in carcere o agli arresti domiciliari in procedimenti penali definiti con l’assoluzione, e senza – è un requisito per ottenere l’indennizzo – aver dato motivo alla ingiusta privazione della libertà.

Altrettanto certo è che il Parlamento ha mostrato, se pure non continuativamente, di avvertire l’esigenza di limitare tali abusi: è sufficiente confrontare la formulazione dell’art. 274, come era nella prima redazione del codice di procedura penale, con quella attuale, per constatare la notevole quantità di inserimenti e di aggiunte che essa ha conosciuto al fine di dare maggiore determinatezza ed eliminare usi estesi delle misure, senza tuttavia conseguire risultati  apprezzabili.

Quel che però è sicuro è che nel bilanciamento fra il diritto di libertà dell’indagato/imputato prima della condanna definitiva e le esigenze di sicurezza sociale sulle quali si fondano le esigenze cautelari, l’intervento proposto provoca un pesante squilibrio in danno delle seconde. A seguito della modifica, rimarrebbero fuori dall’ambito di applicazione della norma tutti i delitti contro l’incolumità pubblica non commessi da organizzazioni criminali né da terroristi, né mediante armi o altri mezzi di violenza personale: una ipotesi, questa, relativa a fatti che possono provocare la morte di un numero assai elevato di persone. Nelle recenti cronache se ne trovano conferme drammatiche.

3. Ad analoghe conclusioni si giungerebbe per le ipotesi di commissione reiterata di reati di istigazione o aiuto al suicidio, non riconducibili alle categorie della criminalità organizzata e del terrorismo, e tipicamente commessi senza uso di armi e mezzi di violenza personale. Si pensi alle condotte di chi su siti web incoraggia giovanissimi a commettere il suicidio, fornendo loro anche consigli sulle modalità: in casi del genere non vi sono rischi di inquinamento probatorio né pericoli di fuga; è evidente invece la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa, che non troverebbe ostacolo a essere scongiurata, neanche con misure cautelari meno invasive rispetto al carcere o agli arresti domiciliari, poiché quella di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è norma che vale in via generale anche, per es., per il divieto di dimora o per l’obbligo di firma.

Con l’approvazione del quesito resterebbero sguarnite di ogni tipo di misura cautelare condotte come la rapina o l’estorsione, se poste in essere senza armi e senza mezzi di violenza personale, ma – per es. – ricorrendo alla minaccia, o come la cessione di sostanze stupefacenti, anche di rilevante entità, purché non accompagnate dalla partecipazione ad associazioni per delinquere volte al traffico della droga, o come delitti anche gravi contro la pubblica amministrazione. L’arresto in flagranza per queste tipologie di reati sarebbe immediatamente seguito dalla remissione in libertà dell’arrestato, se nei suoi confronti la sola esigenza cautelare in concreto ipotizzabile fosse il rischio di reiterazione del reato: con conseguente innalzamento dell’allarme sociale e della sfiducia verso l’ordinamento, e con demoralizzazione della polizia giudiziaria, poiché la prospettiva di cogliere in flagranza un presunto reo di condotte anche gravi, e di vederlo liberamente circolare a distanza di poche ore non costituirebbe un incentivo a lavorare con alacrità.

** Nell’esame dei singoli quesiti ci si avvale dei testi di essi pubblicati su https://www.referendumgiustiziagiusta.it/, sapendo – come informano i promotori – che essi sono provvisori, e faranno fede quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a seguito del deposito in Cassazione.

Pubblicato su Centro Studi Rosario Livatino ( CLICCA QUI )

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