Il Giudice di Pace in Italia rappresenta una figura centrale nel sistema giudiziario del Paese.

Questa figura,infatti,è responsabile di giudicare e risolvere cause civili di minor valore economico, offrendo una giustizia rapida ed economica per i cittadini per le c.d. cause “bagatellari”.

La Riforma Cartabia ha apportato significative innovazioni nel procedimento giudiziario davanti al Giudice di Pace,rivoluzionando completamente il panorama a cui eravamo abituati con l’introduzione della c.d. “giustizia telematica”.

Le riforme introdotte,secondo il Legislatore, hanno l’obiettivo di rendere il processo più efficiente ed equo, con un’attenzione particolare alla semplificazione delle procedimenti ed alla riduzione dei tempi degli stessi,ma non è ancora così.

Le nuove competenze del GdP

Oltre alla digitalizzazione del procedimento,come esamineremo oltre,la Riforma ha comportato modifiche di grande importanza che hanno avuto un impatto significativo sulla competenza per valore del Giudice di Pace.

In passato,il limite massimo di competenza era fissato a € 5000,00, e, pertanto tutte le cause il cui valore superava questa somma dovevano essere trattate da altri organi giurisdizionali con una giurisdizione maggiore.

Con la riforma, è stata ampliata tale competenza portando il precedente limite massimo a € 10.000,00 con la conseguenza che una più ampia gamma di controversie di valore relativamente basso può ora essere trattata dal Giudice di Pace, rendendo il processo più rapido ed economico per le parti coinvolte.

La modifica appare pià rilevante per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il valore massimo è stato ulteriormente incrementato da

€ 20.000,00 a € 25.000,00.

La ratio della modifica è stata quella di garantire una maggiore accessibilità alla giustizia per le vittime di incidenti stradali o marittimi,consentendo loro di risolvere le loro dispute presso il Giudice di Pace senza dover affrontare procedure più complesse nei Tribunali, così sgravando anche questi del notevole carico civile.

Inoltre,la Rifoma, varata con il D.Lvo 149/22, ha introdotto altri importanti cambiamenti al procedimento giudiziario dinanzi al Giudice di Pace.

Prima della stessa,il giudizio veniva avviato attraverso un atto di citazione mentre,ades. So,la procedura è stata semplificata e la domanda può essere presentata tramite un ricorso contenente le informazioni sul Giudice e le parti coinvolte oltre ad una esposizione dei fatti oggetto della controversia.

Una volta presentato il ricordo,il GDP designato stabilisce la data di comparizione delle parti e assegna il termine entro il quale il convenuto deve costituirsi in giudizio.

Il decreto di fissazione dell’udienza,insieme al ricorso, deve essere notificato dall’attore al convenuto.

Tra la notifica e l’udienza devono trascorrere termini liberi, di almeno 40 giorni se la notifica avviene in Italia e 60 giorni se è effettuata all’estero.

L’attore si costituisce in giudizio depositando il ricorso e il decreto notificati, unitamente alla procura alle liti del difensore

Il convenuto, invece, deve costituirsi in giudizio entro il termine fissato dal giudice o, comunque, non oltre dieci giorni prima dell’udienza, depositando la comparsa di risposta. In questa comparsa, il convenuto presenta le proprie difese, risponde in modo chiaro e specifico alle affermazioni dell’attore nella domanda, indica i mezzi di prova e i documenti che intende utilizzare e formula le proprie conclusioni.

È fondamentale rispettare questi tempi per evitare la decadenza.

Inoltre, il convenuto ha la possibilità di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio,chiedere la chiamata in causa di un terzo e richiedere lo spostamento dell’udienza.

Nel corso della prima udienza, l’attore può chiamare in causa un terzo, previa autorizza zione del giudice, che fissa una nuova udienza e assegna un termine per la chiamata del terzo che  parteciperà all’udienza.

Le parti possono anche proporre tutte le eccezioni conseguenti alla difesa durante questa fase.

Se ritenuto necessario,il giudice può concedere un termine perentorio di non più di venti giorni per precisare e modificare la domanda,le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti,nonché un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e presentare prova contraria.

Nella prima udienza, il giudice cercherà di conciliare le parti per raggiungere un’intesa tra loro ma se la conciliazione non è possibile, si procederà al giudizio secondo le disposizioni previste dal Codice di Rito.

La nuova disciplina del processo telematico

Oltre alla modifica della competenza per valore,le innovazioni apportate,entrate in vigore anche per i procedimenti pendenti,costituiscono misure volte a favorire l’uso delle tecnologie digitali nel processo

La digitalizzazione del processo civile dinanzi al Giudice di pace, prevista dalla Riforma, è entrata in vigore il 30 Giugno 2023 e le udienze possono essere ora condotte attraverso collegamenti audiovisivi e le parti coinvolte possono depositare note scritte in formato digitale,

Altra innovazione introdotta riguarda la dichiarazione del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento con firma digitale.

In sintesi, la Riforma ha introdotto importanti cambiamenti per adeguare il procedimento dinanzi al Giudice di Pace alle necessità del processo telematico ma con alcune conse- guenze di cui si dirà oltre..

Pertanto, a partire da tale data:

  • hanno valore legale le comunicazioni e le notificazioni telematiche relative al processo civile dinanzi al Giudice di pace;
  • è disponibile la funzionalità di deposito nelle varie fasi processuali per gli attori esterni;

A tal fine è anche divenuto operativo il Portale web dei Giudici di pace a supporto della attività giudiziaria dei Magistrati onorari

Le criticità del nuovo sistema

Tuttavia,come era facilmente prevedibile,l’avvio della digitalizzazione del processo civile dinanzi al Giudice di pace ha provocato disagi nel deposito degli atti e il sovraccarico di lavoro per gli uffici ed ha rallentato le procedure anziché velocizzarle, gettando nel caos gli operatori del settore e, quindi, anche gli utenti.

Sta di fatto che il deposito telematico degli atti nel processo civile dinanzi al Giudice di pace continua a presentare numerose criticità, dovute alla inadeguatezza della infrastrut tura tecnologia, con conseguente funzionamento a singhiozzo del servizio.

Da diversi anni sono emerse le carenze di organico e di risorse necessarie per il buon funzionamento del sistema giudiziario italiano.

I tempi delle udienze si sono dilatati anziché accorciarsi. Ci sono notevoli difficoltà nella redazione dei verbali delle udienze. Tali problematiche erano facilmente prevedibili dagli addetti ai lavori, tant’è che l’Organismo congressuale forense aveva lanciato l’allarme, chiedendo il rinvio dell’entrata in vigore dell’avvio dell’innovazione.

L’Organismo congressuale forense aveva evidenziato fin da subito la drammaticità della situazione in relazione alla formazione del personale, alla necessaria iscrizione dei funzionari e dei Magistrati onorari al ReGIndE (presupposto indispensabile per accedere al sistema) nonché al problema tecnico degli schemi ministeriali.

Le carenze di organico e di infrastrutture adeguate

Da diversi anni sono emerse le carenze di organico e di risorse necessarie per il buon funzionamento del sistema giudiziario italiano.

La mancanza di adeguate infrastrutture informatiche e di personale formato sta compro mettendo la piena operatività della digitalizzazione.

Attualmente, secondo il CSM, mancano circa 1.600 magistrati  e circa 9.700 impiegati  Amministrativi.

Ll’Organismo forense ha rilevato che non appare sufficiente ciò che stato fatto finora, perché mancherebbe la formazione dei cancellieri,per il Portale dei Giudici di pace, per l’utilizzo dei computer utilizzati nei Tribunali. Inoltre,nelle cancellerie le attrezzature in dotazione, a partire proprio dai computer, sono obsolete..

A questo contesto si aggiungano i problemi delle inefficienze a livello complessivo.Il Ministero ha comunicato che sono pronti nuovi uffici, non appena saranno completate le procedure di assunzione del personale.

Le nuove strutture provvederanno, fra l’altro,all’analisi dei bisogni degli Uffici sul territorio e all’acquisizione di beni e servizi, svolgendo anche funzioni ausiliarie per le Conferenze permanenti,programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare destinato all’attività giudiziaria.

Per quanto concerne la formazione,il Ministero ha comunicato di aver attuato una molte plicità di interventi per il personale degli Uffici giudiziari ed i Magistrati.

 La soluzione individuata dal Ministero

Cercando di correre ai ripari, il Ministero della Giustizia,con circolare del 30 giugno 2023, ha comunicato ai Giudici di pace di aver predisposto tutte le attività necessarie a garantire il supporto richiesto dagli Uffici per agevolare la rivoluzione copernicana della giustizia civile.

La soluzione applicativa approntata dal Ministero della giustizia prevede due sistemi SIGP: ad uso delle Cancellerie degli Uffici del Giudice di pace, ampliato funzionalmente;

Il Portale dei Giudici di pace

Si tratta di un portale web innovativo a supporto dell’attività dei 26 Distretti dei Giudici di pace, in analogia funzionale a quanto previsto per altri settori del contenzioso civile.

Il Portale consente la sottoscrizione digitale dei provvedimenti da parte dei Giudici di pace.

Inoltre, per ampliare le possibilità di firma per chi non fosse ancora dotato di firma digitale,è prevista la firma tramite una SmartCard o tramite un eventuale dispositivo personale di firma digitale dell’atto.

Una delle criticità dell’estensione della telematica al Giudice di pace è dovuta proprio alla creazione ex novo del Portale dei Giudici di pace mentre sarebbe stato preferibile estendere tout court il sistema,già ben collaudato per i Tribunali, anche al Giudice di pace.

Conclusioni

Va ribadita non solo la necessità di maggiori investimenti nel settore della giustizia ma anche che le risorse vadano adeguatamente impiegate per perseguire lì obbiettivo prefissato dal Legislatore di rendere più spedito il processo civile o penale che sia.

Non si comprende quale esigenza sta alla base della creazione di un nuovo portale web per il Giudice di pace mentre sarebbe stato molto meglio estendere gli strumenti già collaudati dei Tribunali perché al momento sta creando problemi, perchè tutto dipende dalla qualità della connessione e non è infrequente che, saltando la connessione, si perde il lavoro fatto.

Ne deriva che si registrano disservizi ovunque e un rallentamento dei processi anzichè velocizzarli, come voluto dalla Riforma .

Come abbiamo già esposto in questa rivista, l’avvento dei Computer,al posto delle obsolete macchine da scrivere, e lo sviluppo di Internet e della circolazione del sapere in via telematica, ha aperto negli anni ’80 un nuovo orizzonte per l’esercizio dell’attività professionale ma, per altri versi, ha reso inutile l’utile dei vecchi sistemi che, sia pure in tempi più lunghi, consentivano di raggiungere il risultato del giudizio, spese per le cause dinanzi ai Giudici di Pace .

Nessuno avrebbe immaginato, allora, come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardinare i fondamenti di una professione fondata, da sempre, sui rapporti umani con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti, determinandone la fine in nome delle macchine…

Mario Pavone

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