Il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) o ESM (European Stability Mechanism), “meccanismo per la risoluzione delle crisi”, è un fondo sovranazionale di assistenza finanziaria, chiamato anche Fondo salva Stati ed ha sede a Lussemburgo. Il prof. Daniele Ciravegna nel suo articolo del 24 0ttobre 2020 ( CLICCA QUI )così lo definisce: “…è un’istituzione intergovernativa costituita dagli stati membri dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione Europea…… esterna al quadro giuridico dell’UE, con piena autonomia decisionale e gestionale, con proprio capitale apportato dagli stati membri e potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o di altro tipo con i propri stati membri o altri soggetti.”

Il MES ha sostituito dal 2013 il Fondo EFSF (European Financial Stability Facility) costituito nel 2010 dall’Unione Europea sotto forma di “società privata di diritto lussemburghese a responsabilità limitata” con l’autorizzazione ad “…emettere obbligazioni sul mercato per la raccolta di risorse finanziarie” (Marcello Minenna – La moneta incompiuta). Nella qualità di “meccanismo permanente di finanziamento a Paesi in difficoltà” il MES creato nel 2012 per i Paesi dell’area euro, attraverso un trattato firmato dai 19 paesi dell’Europa che hanno adottato l’euro come moneta unica, ha l’obiettivo di dare assistenza finanziaria agli Stati membri dell’Eurozona con seri problemi di liquidità, in difficoltà a reperire finanziamenti sui mercati finanziari. L’aiuto agli Stati richiedenti è comunque sottoposto a due necessarie e rigorose condizioni:

  • Programma di aggiustamento macroeconomico;
  • Sostenibilità del debito pubblico controllata dalla Commissione Europea di concerto con il F.M.I. (Fondo Monetario Internazionale) e la BCE.

Il MES “prevede una quota di contribuzione reale da parte dei Paesi partecipanti” Tale strumento, pienamente operativo dall’ottobre 2012, prevedeva nel momento della sua formazione una possibilità di accesso ai prestiti di 700,00 miliardi, formato per 80 miliardi da una “quota di contribuzione diretta” e per il resto “per il tramite di emissione diretta di obbligazioni ESM specifiche” (Da un mio articolo “Perché a mio avviso il MES si rivela vantaggioso  del 10/05/2020). Il MES “raccoglie fondi sul mercato dei capitali mediante transazioni sul mercato monetario” (Il FARO – 01 dicembre 2020).

A differenza dell’EFSF che può attivarsi e/o richiedere solo garanzie che alla fine impegnano i Paesi che partecipano all’accordo, il MES trasferisce risorse reali sia attraverso parte della quota di contribuzione degli Stati membri dell’UEME (Unione Economica e Monetaria dell’U E detta anche Eurozona) di 80 miliardi di euro e sia per la differenza di 620 miliardi, fino a 700,00 miliardi di euro, raccogliendo risorse dal mercato attraverso l’emissione di obbligazioni ESM.

Tuttavia la possibilità di utilizzo del MES trova il suo aspetto negativo nelle condizioni di accesso su indicate (programma di aggiustamento macroeconomico e sostenibilità del debito pubblico), nell’alto costo dell’operazione di raccolta fondi ai tassi di mercato nel caso dovesse il finanziamento superare gli 80 miliardi di euro (quota di contribuzione diretta versata dai Paesi partecipanti) e anche nel “semplice avviamento dell’ESM” che alla governo spagnolo costò circa 4 miliardi di euro. Quindi da una parte lo strumento del MES o ESM viene accettato perché apporta possibilità di finanziamento a quegli Stati dell’Unione Europea che, per le difficoltà finanziarie in cui versano , non riescono a reperire risorse sul mercato per finanziarsi e contenere così il debito pubblico e dall’altro viene rifiutato perché le condizioni per l’accesso sono troppo onerose e soggette a stringenti controlli della Commissione europea, del FMI e della BCE (la cosiddetta Troika). Comunque, le erogazioni del MES  trovano un ostacolo nella Germania e nei paesi del Nord Europa che si vedono costretti a finanziare i Paesi periferici (quali Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia) con alto debito pubblico.

L’ESM o MES dal luglio 2013 ha preso il posto dell’EFSF (European Financial Stability Fund) e avendo le funzioni, come da statuto, di banca d’affari, ha assistito finanziariamente fino ad ora, Grecia, Cipro e Spagna. Tuttavia per migliorare l’assistenza finanziaria agli Stati in difficoltà nella concessione dei finanziamenti, per migliorare la possibilità di stabilire se il debito pubblico di uno Stato, nel caso di concessione di un prestito, sia sostenibile o meno senza procedere alla sua ristrutturazione e, inoltre, per poter convogliare le risorse del MES in aiuto delle banche europee in momenti di crisi, si è proceduto a partire dal 2018 a lavorare sulla riforma del fondo salva Stati. Il 30/11//2020 i Ministri delle finanze dell’Eurogruppo hanno concluso il negoziato raggiungendo l’accordo sulla riforma del trattato del MES. La firma di ratifica del trattato è prevista per gennaio 2021. Il MES con la riforma diventa non solo uno strumento di assistenza finanziaria agli Stati con alto debito pubblico e/o con seri problemi di liquidità, ma rappresenta un importante supporto nelle crisi delle banche e delle istituzioni finanziarie.

La riforma del MES o ESM si basa sui seguenti rilevanti e salienti aspetti:

  • Backstop del Fondo Unico di Risoluzione (detto anche paracadute per le banche);
  • Linee di credito precauzionali agli Stati (Pccl e Eccl);
  • Clausole di azione collettiva sul debito (le CACs).

BACKSTOP E FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

Tra gli aspetti salienti il backstop fornisce una rete di sicurezza finanziaria o supporto al “Single Resolution Fund” (SRF) o Fondo di Risoluzione Unico e quindi la garanzia di ultima istanza “nell’ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie”. Tale fondo, finanziato dalle stesse banche europee, viene utilizzato per “risolvere” o aiutare le banche fallite e/o gli istituti finanziari in difficoltà con un “common backstop” e cioè con un sostegno comune..

Il Fondo di Risoluzione Unico essendo formato anche grazie a contributi delle banche può servire a contribuire, in caso di crisi di una banca, a mantenerne l’operatività e a gestirne eventualmente il fallimento. In caso di incapienza del fondo allora il supporto, backstop avente funzione di paracadute, può pervenire da una quota parte dai Fondi del MES o ESM. Il MES serve pertanto ad aiutare le banche in difficoltà e a garantire i creditori e/o i clienti della banca stessa in caso di incapienza del Fondo di Risoluzione Unico. “E’ dunque un meccanismo di sostegno reciproco in Europa, che nel complesso garantisce i cittadini dei paesi e i clienti delle banche più deboli perché offre loro un’ulteriore rete di sicurezza. Il Fondo unico inoltre dovrà negli anni rimborsare il MES”. ((Federico Fubini 03/12/2020 – Corriere.it).

Il “Single Resolution Fund” (SRF) o Fondo di Risoluzione Unico favorisce il perfezionamento dell’Unione Bancaria Europea che è fase di formazione.

Personalmente penso che l’attività dell’Unione Bancaria Europea che darà forza e potere gestionale pieno alla BCE, dovrà essere informata al criterio che “la raccolta del risparmio, con la conseguente difesa del risparmiatore depositante, e l’esercizio del credito devono essere funzioni di interesse pubblico” (come da legge bancaria italiana del 1936), in tal modo si potrà ritornare alla banca quale intermediaria del credito e differenziarla dalla banca di affari.

Linee di credito precauzionali agli Stati

Le linee di credito in possesso del MES sono di due tipi: le Precautionary Conditioned Credit Lines (PCCL) e le Enhanced Conditions Credit Line (ECCL). Esse si differenziano per le regole e modalità di accesso e per la rigorosità e severità delle condizioni per ottenere linee di credito. Le PCCL vengono concesse agli “Stati membri dell’area euro con fondamentali economici “solidi” ma che vengono colpiti da choc avversi al di là del loro controllo”. (Il Faro on line – 01/12/2020)   mentre le ECCL sono linee di credito concesse ai Paesi che non rispettano una o più condizioni di cui alle PCCL.

Tra le linee di credito basate sulle ECCL (Enhanced Conditions Credit Line) sono da annoverarsi quelle del Pandemic Crisis Support, comunemente chiamato MES Sanitario, e approvate dall’’Eurogruppo nella riunione dell’08/05/2020. Sono linee di credito senza le condizioni originarie proprie del MES, e cioè senza vincoli di natura macroeconomica e con un unico vincolo rimasto presente che è quello sanitario e solo per affrontare i costi diretti e indiretti della sanità in generale. I Paesi dell’Eurogruppo per coprire i costi delle spese sanitarie potranno accedere al prestito nella misura massima del 2% del PIL; all’Italia spettano circa 36 – 37 miliardi del fondo previsto e sopra indicato, e i  tempi per il rientro del prestito ottenuto passano da 2 a 10 anni, mentre i tassi di interesse possono variare dallo 0% all’1% e nel caso specifico deciso dall’Eurogruppo in data 08/05/2020 il tasso di interesse è poco sopra lo 0,1%.

A queste condizioni lo strumento del MES si rivela per l’Italia molto vantaggioso sia per costi finanziari sia per la tempistica di rientro dei prestiti ottenuti e i 36 o 37 miliardi disponibili saranno utili e necessari per coprire i notevoli costi socio-sanitari sostenuti a seguito della pandemia da coronavirus. “Non ci saranno, quindi, programmi di aggiustamento macroeconomico richiesti agli Stati, perché, viene sottolineato <lo scopo molto specifico e limitato>> di questa linea di credito (da un mio scritto del 10/05/2020 “Perché a mio avviso il MES si rivela vantaggioso”).

Le clausole di azione collettiva sul debito (le CACs)

Nei casi di ristrutturazione del debito pubblico (eliminazione e/o riduzione concordata di parte del debito in caso di serie difficoltà finanziarie e/o di default) di uno Stato membro della UE, le CACs (Clausole di azione collettiva sul debito) intervengono per approvare tale ristrutturazione in maniera ordinata, più agevole e meno caotica e con una unica maggioranza (Single-Limb Cacs), cioè “un’unica deliberazione dei possessori dei titoli pubblici al fine di modificare i termini e le condizioni di tutte le obbligazioni (single limb cacs), anziché richiedere una doppia deliberazione (“Double-limb Cacs” – una per ciascuna emissione e una per l’insieme dei titoli)”.

Le CACs rappresentano un modo ordinato e rapido per gestire la ristrutturazione di un debito e prevedono due tipi di maggioranze (deliberazioni): le “Double-limb” o doppia maggioranza “una per ogni serie di titoli e l’altra a livello di tutte le serie combinate”, e le “Single –limb”o unica maggioranza. Nelle “Single – limb” basta una maggioranza qualificata per modificare i termini delle obbligazioni emesse (modifiche sui tempi del rimborso ecc…). Con le cacs a deliberazione con maggioranza unica (single-limb cacs) si evitano gli effetti speculativi degli “HOLDOUT” (fondi speculativi che comprano i titoli a basso prezzo per poi, dopo molti anni, riuscire a richiederne il rimborso al 100% agli Stati debitori e/o in default), e delle minoranze di blocco (bondholders) che potrebbero ostacolare la ristrutturazione del debito. I fondi speculativi “Holdout” hanno fatto sentire il loro peso sia nel default dell’Argentina (2005) sia in quello della Grecia (2012). La riforma del MES pertanto ha come vantaggio di avere la possibilità di annullare l’azione dei fondi speculativi.

La riforma sicuramente non è perfetta, ma vi sono elementi prima indicati che migliorano le funzioni attuali del MES circa le modalità dei finanziamenti agli Stati in serie difficoltà e/o in default. La Commissione Europea e il MES escono dalla riforma con compiti di collaborazione tra un organo politico ed un’istituzione intergovernativa di natura tecnica. Insieme, valuteranno la sostenibilità del debito pubblico degli Stati, la Commissione a livello di analisi e di fattibilità politica e il MES, quale organismo tecnico, di analisi sulle capacità dello Stato richiedente di restituire quanto ricevuto in prestito alle condizioni sopradette.

Colgo l’occasione per sottolineare che, a mio avviso, la nascente Unione Bancaria Europea, interessata dalla riforma attraverso il Fondo di risoluzione Unico, dovrebbe essere incentrata a gestire la funzione intermediaria del credito della banca solo e soltanto per l’esercizio del credito mercantile e per la difesa del risparmiatore depositante (funzione intermediaria così come definita dalla legge bancaria del 1936 e da grandi economisti bancari tra cui cito Dell’Amore, D’Angelo ,Mazzantini, Saraceno ecc…), evitando ogni commistione con altri servizi per la clientela ed escludendo le banche di affari (Merchant Bank, Banche di investimento, ecc…) dallo stretto esercizio del credito. A queste banche di affari dovrà essere data una funzione parallela di intermediazione finanziaria, di consulenza e di gestione dei grandi patrimoni immobiliari, ciò in ossequio al principio, consolidato e già con successo utilizzato, della specializzazione delle banche. Si eviterà così che una banca a breve termine possa fare operazioni di impiego fondi a medio e lungo termine con la conseguente difesa del risparmiatore depositante e conseguente riparo sicuro dal pericolo di default delle banche con credito mercantile e commerciale.

Antonio Mascolo 

 

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