Le istituzioni pubbliche potrebbero innestare un percorso virtuoso se applicassero in modo corretto il principio di sussidiarietà:[1] né lo Stato né alcuna società più grande devono sostituirsi all’iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi intermedi. La società civile deve quindi impegnarsi per assolvere i compiti che spettano ad essa per sua natura.

Pertanto è inaccettabile che i soggetti sociali (persona umana, famiglia, associazioni, imprese private) scarichino i propri doveri sullo Stato e lo accusino di ogni male. Parimenti è inaccettabile che lo Stato invada arbitrariamente competenze altrui.

Non è raro rilevare nel nostro Paese una confusione di ruoli e di compiti, spreco di risorse, servizi pubblici erogati male, carenze nel controllo dei costi e della qualità della gestione pubblica. Per esempio, molti di coloro che lavorano all’interno delle istituzioni pubbliche sono demotivati e retribuiti male; esistono partecipate controllate dallo Stato che operano in concorrenza sleale rispetto alle aziende private; cresce la disaffezione verso la cosa pubblica.

Applicare correttamente il principio di sussidiarietà non significa affatto favorire il privato rispetto allo Stato. Società e istituzioni pubbliche hanno compiti distinti e diversi. Lo Stato deve aiutare la società ad organizzarsi, per renderla capace di farsi carico dei compiti e delle gestioni che ad essa competono. Da parte sua lo Stato deve farsi carico dei servizi che la società civile non è in grado di assolvere autonomamente.

Circa l’intervento ausiliario dello Stato dobbiamo sottolineare due cose importanti:

  • quando la società civile recupera idonea capacità gestionale, lo Stato

deve ritirarsi dall’intervento diretto ausiliario;

  • nella fase ausiliaria lo Stato deve continuare ad aiutare la società civile

a riorganizzarsi per essere autonoma prima possibile.

La funzione “terza” dello Stato

Il principio di sussidiarietà impone allo Stato di essere terzo rispetto ad ogni gestione, ciò significa che ad esso competono la programmazione e il controllo di ogni servizio di pubblica utilità.

Nel caso in cui una istituzione pubblica si fa carico della gestione diretta di un qualsiasi servizio, non può svolgere la funzione terza. In questi casi lo Stato deve attribuire la programmazione e il controllo ad un’altra istituzione propria.

Esempi di ottima programmazione e controllo pubblico

Un esempio di ottima programmazione pubblica, di corretta applicazione del principio di sussidiarietà e di efficiente controllo di un servizio di pubblica utilità, sono le scuole d’infanzia ancor oggi, dopo mezzo secolo di ottima gestione, affidate alla FISM. [2]

Qui lo Stato (e per esso gli enti locali) hanno riconosciuto alle associazioni costituite da famiglie, dotate di idoneo progetto educativo, la possibilità di avviare e di gestire scuole per l’infanzia in immobili propri o di proprietà pubblica, programmati dagli enti locali nel territorio ad uso scolastico, affidando la gestione e la manutenzione degli immobili stessi alla FISM. In tal modo lo Stato salvaguarda il proprio patrimonio, risolve l’esigenza di un bisogno pubblico, controlla la qualità del servizio e non spende nulla o quasi, per un servizio che avrebbe comunque dovuto avviare a costi maggiori, per risolvere un’esigenza sociale.

Un altro esempio di intervento pubblico corretto e saggio è costituito dalla scelta compiuta dagli enti locali scaligeri negli anni Novanta, quando misero in appalto la gestione dell’Ente Autonomo Magazzini Generali  (ente controllato totalmente dal capitale pubblico) nella realtà interportuale di Verona. Constatando che questa controllata non avrebbe avuto futuro perché in costante e grave perdita, gli enti pubblici decisero di appaltare soltanto la gestione di essa, imponendo al vincitore dell’appalto quanto segue:

  • un canone annuo considerevole e la manutenzione dell’immobile, rimasto di proprietà pubblica;
  • di gestire liberamente il ramo d’azienda ceduto, con l’obbligo di salvaguardare le autorizzazioni pubbliche in essere, atte a garantire un servizio interportuale aperto all’universalità degli operatori.

Ormai da anni quel bene, organizzato e diretto da una società privata, funziona correttamente, rendendo allo Stato un utile annuo ragguardevole.

Mario Rossi

 

[1] Il principio di “Sussidiarietà” è ben espresso in vari articoli del Catechismo universale della Chiesa cattolica:

“Secondo tale principio una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella di altre componenti sociali, in vista del bene comune” (art. 1883).

“Il principio di sussidiarietà si oppone a tutte le forme di collettivismo. Esso precisa i limiti di intervento dello Stato. Mira ad armonizzare i rapporti tra gli individui e la società. Tende ad instaurare un autentico ordine internazionale” (art. 1885).

“Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana” (art. 1892).

“Secondo il principio di sussidiarietà, né lo Stato né alcuna società più grande devono sostituirsi all’iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi intermedi” (art. 1894).

“E’ compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile, dei cittadini, dei corpi intermedi” (art. 1910).

(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992).

L’art. 5 (ex art.3B), 2 comma, del Trattato di Maasctricht, approvato il 7 febbraio 1992, recita: “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri…”.

In Italia, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si approva una sostanziale modifica del Titolo V della Costituzione. Gli articoli 117, 118, 120 illuminano oggi di luce nuova il rapporto fra cittadino e istituzioni:

l’art. 117 regola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni; al comma 1: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”;

l’art. 118 disciplina le funzioni amministrative attribuite ai comuni; al 1: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;

l’art. 118, comma 4: “Stato, Regioni, Città, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

l’art. 120, comma 2: “La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

[2] FISM è l’acronimo della Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana.

About Author