La legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata prevista l’istituzione di un Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), articolato su base circondariale (presso ogni sede di Tribunale ordinario), e distrettuale (presso ciascuna sede di Corte d’appello).
ii D. lgs 149/2022 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ed ha previsto termini diversi per le norme di natura processuale rispetto alle norme ordina mentali, nonché termini ulteriori per la gestione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Secondo il Legislatore, la costituzione del nuovo ufficio dovrà avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e, quindi, senza alcun ampliamento delle dotazioni organiche di magistratura e di personale amministrativo.
Il nuovo Tribunale sarà quindi formato dagli attuali giudici del Tribunale per i Minorenni, dai Giudici delle Sezioni Famiglia e Minori delle Corti d’Appello, su loro domanda (per la Sezione Distrettuale), e dagli attuali giudici che operano presso i Tribunali ordinari, su loro domanda (per la Sezione Circondariale).
Le funzioni attualmente svolte dalle Corti d’appello, ad eccezione della materia penale e dell’adottabilità, saranno trasferite alla Sezione Distrettuale del costituendo Tribunale, che decide sulle impugnazioni dei provvedimenti emesso dal Giudice monocratico.
I Giudici addetti al nuovo Tribunale potranno svolgere funzioni sia presso la Sezione Distrettuale sia presso una o più Sezioni Circondariali, e, in tal modo, potranno svolgere funzioni di primo e di secondo grado.
I provvedimenti delle Sezioni Circondariali saranno, inoltre, adottati dal Giudice togato monocratico e non più, per la materia minorile, da un Collegio composto da due Giudici togati affiancati da due giudici onorari, mentre le Sezioni Distrettuali avranno la funzione di Giudice del reclamo dei provvedimenti emessi in sede circondariale.
La Legge di riforma prevede, agli art. 20 e 21, oltre alla ridistribuzione delle competenze, anche la creazione di un apposito “rito unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle controversie familiari.
Su tale importante Riforma non sono mancate, tuttavia,le doglianze della stessa Magistratura (v. Magistratura indipendente, 5 Marzo 024)
La Riforma, pur nel dichiarato intento di creare un Ufficio ad alta specializzazione, presenta rilevanti aspetti problematici, sia dal punto di vista organizzativo.
In effetti, le maggiori doglianze, sul piano organizzativo, sono derivate dall’attribuzione di significative e nuove competenze alla Procura presso il TPMF, in assenza di un corrispondente adeguamento dell’organico nonché la previsione per cui i procedimenti pendenti davanti al Giudice tutelare non verranno trasferiti al nuovo TPMF fino ad esaurimento.
A tanto va aggiunta la previsione per cui i Giudici addetti al TPMF potranno svolgere le funzioni presso la sede distrettuale, nonché presso una o più sezioni circondariali del medesimo Tribunale
Altre criticità derivano dalla rideterminazione, a dotazione invariata, delle piante organi che di magistrati e di personale amministrativo del nuovo TPMF con il il reperimento di nuovi spazi lavorativi, e con la necessità di aviare interventi significativi di edilizia giudiziaria, oltre alla recentissima e non ancora completa digitalizzazione dei procedi menti di competenza degli Uffici minorili, etc.
Tutto questo dovrebbe avvenire in un contesto in cui gli operatori della Giustizia Minorile sono sopraffatti dal lavoro da svolgere per gestire i crescenti bisogni drammatici dei ragazzi,che non riescono più a trovare nel mondo degli adulti (famiglie, scuole, centri di aggregazione) i riferimenti validi, e degli adulti (genitori, insegnanti, operatori) che hanno smarrito le loro capacità educative. come si evince dalla più recente casistica.
Sono, in conseguenza, assolutamente necessari maggiori investimenti sulla spesa sociale, scuole, ambiti educativi, socio-sanitari, tutela dei minori e giustizia minorile che non può avvenire a costo zero(!!).
I Giudici assegnati al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al nuovo Tribunale
A tanto va aggiunto che l’UE ha stabilito che “nell’ambito dei procedimenti di diritto familiare, in cui vi è un sospetto di violenza domestica familiare assistita, l’audizione del minore dovrebbe essere condotta da professionisti qualificati medici o psicologi compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile per non aggravare il suo trauma o causali ulteriori danni.”
Occorre, dunque, provvedere ad una firmazione specifica degli Operatori da affiancare i Magistrati nel difficile compito assegnato dalla nuova Riforma.
La tempistica per la costituzione del TPFM, prevista in origine ad ottobre 2024, necessita, in tutta evidenza, di tempi tecnici ben più lunghi e di un’attenta verifica dei contenuti della Riforma.
Ma vi sono altre criticità da segnalare
La riforma è destinata ad incidere sulle regole applicabili ai processi che si celebreranno innanzi al Tribunale Unico, andando ad eliminare le differenze di rito e uniformandole sotto un unico procedimento.
Non esisterà pià alcuna differenza tra procedimenti dettagliatamente disciplinati dal codice di rito (separazione e divorzi) e giudizi sommariamente descritti dalle norme sul rito in camerale (artt. 737 e seg. CpC).
Le previsioni normative creano, infatti, differenziazioni che vanno a incidere sui diritti fondamentali,quali il diritto a un giusto processo ed alle garanzie correlate.
Basti pensare alla dibattuta questione interpretativa sulla possibilità di reclamare i provvedimenti provvisori e urgenti emessi nel giudizio che si svolge in Camera di Consiglio, rispetto a quelli previsti nel rito di separazione.
Tutti i procedimenti saranno introdotti con ricorso di cui la legge indicherà i requisiti e le . le parti saranno onerate della produzione documentale completa in ordine alla situazione economico-patrimoniale.
Per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è previsto un unico rito in cui nel ricorso deve essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituale, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga tramite lo scambio di note scritte contenenti anche la dichiarazione di volontà di non volersi riconciliare.
Analogamente per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898/70, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, è prevista a fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti o nelle ipotesi in cui il tribunale ritenga necessario un approfondimento in merito alle condizioni proposte dalle parti litiganti.
La Riforma prevede anche il deposito di un “piano genitoriale” che descriva gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute.
Le fasi processuali saranno scandite da meccanismi di preclusioni e decadenza.
E’ sempre previsto l’invito da parte del Giudice alla Mediazione Familiare e la possibilità per il Giudice di formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite.
A garanzia degli interessi dei minori, il Giudice potrà disporre, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale come pure saranno riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale innanzi citata.
Quello che dovrebbe scaturire daalle modifiche apportate dal Legislatore è un processo più giusto e più veloce che garantisca e tuteli i diritti indisponibili e i minori.
Da ultimo va segnalato che la Riforma ha attribuito al Tribunale Unico la competenza per i cosiddetti danni endofamiliari. lasddove la normativa prescrive che “Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti (…) civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.
Si è, quindi, precisato.con la nuova norma, che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto che sono, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli. (Segue)
Mario Pavone