Il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE  hanno approvato il 6 Febbraio 2024,in via definitiva, la Direttiva comunitaria sul contrasto alla violenza di genere  e domestica dopo un lungo e complesso iter legislativo.

Il Consiglio ha dato il via libera alla Direttiva dell’UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Si tratta di un’azione risoluta contro questi atti di violenza è essenziale per garantire i valori e i diritti fondamentali della parità tra donne e uomini e della non discriminazione. La Direttiva impone a tutti i Paesi dell’UE di configurare come reato le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la violenza online, come la condivisione non consensuale di immagini intime e  prevede, inoltre, misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica prevedendo nuove norme per la protezione delle vittime di tali reati.

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono problemi ormai persistenti.

La Direttiva garantirà in tutta l’UE che i responsabili di tali reati siano puniti severamente e che le vittime ricevano tutto il sostegno di cui hanno bisogno, come ha affermato Paul Van Tigchelt, Vice Primo Ministro e Ministro belga della Giustizia. È un momento rivoluzionario nella promozione dei diritti delle donne. Una reale parità potrà esistere solo nel momento in cui le donne potranno vivere senza la paura di subire molestie, aggressioni violente o danni fisici. Questa Direttiva rappresenta, così, un passo importante in tal senso secondo Marie-Colline Leroy, sottosegretaria di Stato belga per la Parità di genere

Gli Elementi principali La Direttiva adottata  configura come reato in tutta l’UE le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e l’istigazione alla violenza o all’odio online. La commissione di tali reati sarà punibile con pene detentive da uno a cinque anni. La Direttiva contiene, inoltre, un elenco esaustivo di circostanze aggravanti – quali commettere il reato nei confronti di un minore, di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner, di un rappresentante pubblico, di un giornalista o di un difensore dei diritti umani – che comportano sanzioni più severe. La Direttiva contiene anche norme dettagliate sulle misure di assistenza e protezione che gli Stati membri dovrebbero fornire alle vittime, che in Italia non hanno ancora avuto una completa attuazione. Per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sarà più facile sporgere denuncia. Almeno per i reati informatici si potranno infatti effettuare segnalazioni online. I Paesi dell’UE devono inoltre adottare misure che garantiscano ai minori l’assistenza di professionisti.

In occasione della denuncia di minori per un reato commesso nei casi di responsabilità genitoriale, le Autorità dovranno adottare misure per proteggere la sicurezza del minore prima di informare il presunto autore del reato.

Per proteggere la vita privata della vittima e prevenire la vittimizzazione ripetuta, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima solamente nei casi in cui sia pertinente e necessario.

Nell’ottica di costruire un futuro più sicuro, le misure preventive mirano ad accrescere la consapevolezza in merito alle cause profonde della violenza contro le donne e della violenza domestica e a promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali.

Gli Stati membri hanno tre anni di tempo dall’entrata in vigore della Direttiva per recepirla nel diritto nazionale.

La Commissione (la vicepresidente per i Valori e la trasparenza Vera Jourová e la commissaria per l’Uguaglianza Helena Dalli) ha presentato la proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica l’8 marzo 2022, giornata dedicata alla celebrazione della Festa delle Donne..

Frances Fitzgerald ed Evin Incir sono stati i relatori del Parlamento Europeo in questo caso e l’accordo tra Consiglio e Parlamento è stato raggiunto il 6 febbraio 2024,dta di approvazione della Direttiva..

Va sottolineato che la Direttiva rappresenta il primo atto legislativo unitario, di matrice comunitaria, su questo grave fenomeno, che la Convenzione di Istanbul definisce e qualifica come una grave violazione dei diritti umani.

In linea generale, la Direttiva UE richiede agli Stati membri di adottare normative più severe per contrastare la violenza informatica, una migliore assistenza alle vittime e misure per prevenire la violenza sessuale.

Inoltre, come innanzi ricordato, la Direttiva contrasta il grave fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, stabilendo precise linee guida per i reati correlati alla violenza informatica, quali la  divulgazione di immagini intime online (c.d. “revenge porn”) e il cyberflashing, reati che, tra l’altro, spesso si ricollegano ad atti di bullismo o cyberbullismo tra giovani.

La normativa comunitaria indirizza, altresì, gli Stati membri a prevedere una serie maggiore di aggravanti, per i reati che comportano pene più severe; a tutela del diritto all’identità personale, dette aggravanti dovranno essere relative a reati collegati al genere, all’orientamento sessuale, al colore della pelle, alla religione, all’origine sociale o alle convinzioni politiche.

La normativa sovranazionale sancisce, in modo espresso, la priorità della tutela delle vittime di reati di violenza, eventualmente mediante l’accesso ad alloggi protetti.

Inoltre, dovrà essere reso obbligatoria la possibilità, per le vittime di violenza di genere e domestica, di una  adeguata assistenza sanitaria, comprensiva di servizi per la salute sessuale e riproduttiva.

Circa il reato di violenza sessuale, la Direttiva prevede l’obbligo, per le Autorità, di sensibilizzazione dei cittadini sul necessario consenso degli atti sessuali e di  segnala zio ne/raccolta delle prove, in relazione a dette fattispecie delittuose.

Infine, su istanza del Parlamento, la Commissione riferirà ogni cinque anni, sull’opportunità di rivedere le norme adottate.

La Direttiva entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  UE e gli Stati membri potranno recepire e adottare le nuove disposizioni entro tre anni.

Secondo Virginia Lemme, co-responsabile di “Rete per la parità” potrebbe essere un passo importante per l’Unione europea, in quanto fino a ora non esisteva un testo organico volto alla repressione della violenza sulle donne e della violenza domestica Tuttavia, non soddisfa la formulazione attuale della Direttiva, così come modificata in seguito ai negoziati intercorsi tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento.

Diverse organizzazioni della società civile hanno mostrato il loro sdegno di fronte alle modifiche decise dal Consiglio.

L’Associazione italiana Differenza Donna, oltre a lanciare una petizione su Change.org che ha superato le 110mila firme, si è unita alle Associazioni femministe di altri Paesi dell’Unione per manifestare l’8 marzo a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo, contro l’approva zione di una Direttiva che non comprenda la definizione dello stupro come atto sessuale senza consenso e non consideri le molestie sul luogo di lavoro.

Un po’ di storia del provvedimento

Occorre, tuttavia, andando alla genesi della nuova Direttiva approvata

L’Ue, nel 2016, ha avviato il procedimento per l’adesione alla Convenzione di Istanbul, terminato solo nel 2023 principalmente a causa dell’opposizione dei sei Paesi membri che non l’avevano ratificata.

La Convenzione riconosce che la violenza sulle donne costituisce un crimine contro l’umanità e all’art. 36 introduce l’obbligo per le Parti contraenti di reprimere penalmente gli atti sessuali senza consenso.

L’8 marzo 2022,per evitare che lo stallo nel processo di adesione dell’Ue alla Convenzione di Istanbul pregiudicasse i diritti delle donne, la Commissione Ue ha proposto al Parlamento Europeo un testo di Direttiva volto alla repressione della violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Nella bozza proposta, suddivisa in sette capitoli, si richiedeva agli Stati membri di criminalizzare determinati comportamenti, di adottare misure per proteggere e sostenere le vittime di violenza contro le donne, di prevenire tali violenze, di migliorare l’accesso alla giustizia e di garantire il coordinamento tra le autorità e i servizi competenti.

Tra i comportamenti da criminalizzare era previsto lo stupro, individuabile per l’assenza di consenso.

La Commissione aveva inviato il testo al Parlamento che nella prima lettura aveva votato una bozza che includeva 297 emendamenti, al fine di rafforzare le tutele previste. All’interno della bozza come modificata dal Parlamento, lo stupro veniva inserito tra i reati all’art. 5 e considerato presente ogniqualvolta mancasse il consenso, a prescindere dalla costrizione fisica.

Il testo proposto dal Parlamento non ha trovato l’accordo nel Consiglio, l’organismo composto dai rappresentanti dei Governi membri dell’Unione Europea, in base a varie motivazioni della opposizione.

Per alcuni Paesi, tra cui Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovacchia, Lettonia e Lituania, il testo non faceva  altro che confermare la mancata condivisione dei valori e principi enunciati dalla Convenzione di Istanbul, essendo questi i Paesi a non aver ratificato la Convenzione..

Per altri Paesi membri, tra cui Portogallo, Malta, Estonia, Francia e Germania, l’opposi zione è stata di carattere “tecnico”, avendo questi sostenuto che la violenza sessuale non rientra tra le competenze dell’Unione Europea, sulla base di un’interpretazione restrittiva dell’art. 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che comprende, tra i crimini di competenza dell’Ue, lo sfruttamento sessuale.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, il nostro Paese si è mostrato favorevole all’approva zione della bozza del Parlamento, battendosi fino all’ultimo per far approvare l’art. 5.

Il 6 febbraio si è trovato un accordo su un testo che non include la previsione normativa che imponeva la criminalizzazione dello stupro in assenza di consenso, sostituita da un blando obbligo per gli Stati di sensibilizzare i cittadini a riguardo.

È stato altresì eliminato l’obbligo di criminalizzare le “molestie sessuali nel mondo del lavoro” e i riferimenti al “genere” e alla “intersezionalità”.

L’On.le Pina Picierno,Vicepresidente del Parlamento Europeo e relatrice italiana per la a Direttiva, ha esternato il proprio sdegno verso la cancellazione dell’art.5  affermando che è davvero allarmante l’atteggiamento finora emerso: di fronte alla proliferazione di fenomeni di arretramento democratico.

La Comunità europea dovrebbe rappresentare una rete di salvataggio per la tutela dei diritti in generale e quelli delle donne in particolare.

Proprio negli ordinamenti in cui i diritti delle donne sono attualmente sotto attacco, una presa di posizione forte da parte dell’Unione Europea potrebbe fornire una corazza nei confronti degli attacchi perpetrati dal legislatore nazionale.

Conclusioni

Il testo approvato nella sua versione attuale non recepisce la vera innovazione apportata dalla Convenzione di Istanbul.

Si afferma sul punto che se la Direttiva serviva, in un primo momento, a porre strumenti di tutela che potessero sopperire alla mancata ratifica dell’Ue alla Convenzione di Istanbul, portato a termine il processo di adesione nel 2023, il testo della Direttiva dovrà necessariamente essere conforme alla Convenzione.

La stessa Corte di Giustizia della UE ha riconosciuto, nella recente sentenza 621/21, la necessità di interpretare il diritto euro unitario alla luce della Convenzione di Istanbul.

È centrale che la definizione di stupro sia basata sull’elemento del consenso, e non, come avveniva in passato, su quello della violenza.

Solo grazie a tale mutamento di paradigma si potrebbe riuscire ad agire sull’applicazione giudiziaria della legge e sugli stereotipi di genere che troppo spesso hanno portato ad un rovesciamento dei ruoli nelle aule dei tribunali, dove le donne che denunciano violenze sono sottoposte alla cosiddetta vittimizzazione secondaria.

Anche la Corte europea dei diritti umani – CEDU non ha mancato di sottolineare che nel caso della violenza di genere la vera sfida concerne l’effettività della tutela (si richiama, a fini esemplificativi, il caso Rumor c. Italia– Corte Edu, ric. 72964/10).

Per garantire una tutela effettiva serve un approccio onnicomprensivo, un fronte comune mostrato da tutte le istituzioni Ue.

Solo attraverso un’azione congiunta si può tentare di rimuovere e sradicare un fenomeno strutturale che comporta la vasta diffusione della violenza di genere e di quella domestica.

In conseguenza, per rispondere alle numerose doglianze sollevate da varie parti, la Commissione europea sta preparando una raccomandazione ai Governi “per prevenire e combattere efficacemente la violenza di genere”.

La raccomandazione, secondo l’ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari, ancora provvisorio, dovrebbe essere discussa e adottata nella riunione del 19 giugno.

La raccomandazione dovrebbe, “integrare la Direttiva” e “contribuirà a prevenire e combattere efficacemente la violenza di genere. La sua adozione è prevista per il 2024”. La raccomandazione costituisce un atto non vincolante per gli Stati membri.

Tuttavia, nell’accordo sulla Direttiva raggiunto lo scorso 6 febbraio tra Parlamento e Consiglio Ue,  non è stato raggiunto alcun accordo per includere lo stupro, definito sulla base dell’assenza di consenso, tra i reati dell’Ue, come proposto dalla Commissione europea.

Dunque è pensabile che la raccomandazione riguardi questo aspetto rimasto fuori dal testo finale della Direttiva.

Nondimeno, ha affermato Marie-Colline Leroy, segretario di Stato belga per l’uguaglianza di genere, ”si tratta di un’azione decisa contro questi atti di violenza è essenziale per garantire i valori e i diritti fondamentali di uguaglianza tra donne e uomini e di non discriminazione e di un momento fondamentale per il rafforzamento dei diritti delle donne”

“La vera uguaglianza può avvenire solo quando le donne possono vivere senza il timore di subire molestie, aggressioni violente o danni fisici. Questa legge è un passo importante per far sì che ciò accada”,

Si tratta, tuttavia, della prima forma di legislazione sul tema a livello europeo e contiene già un grosso vulnus: non prevede lo stupro tra i reati e questo perché gli Stati non sono riusciti a trovare un accordo sulla definizione dell’assenza di consenso.

Resta, pertanto, da risolvere la grave assenza dello stupro tra i reati e perché ci sia un intervento degli Stati si stanno muovendo le associazioni che si battono per i diritti delle donne (Differenza Donna ha lanciato una petizione che ha raggiunto quasi 150mila firme).

La raccomandazione prevista, “integrerà la Direttiva” e “contribuirà a prevenire e combattere efficacemente la violenza di genere e, dunque, è auspicabile che la raccomandazione riguardi questo aspetto rimasto fuori dal testo finale della Direttiva.

Mario Pavone

Allegato Testo della Direttiva UE

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