Quando fu approvata dal Parlamento la Legge Delega 22/9/2021 n.134 tutti i Giuristi e gli operatori della Giustizia ritennero che si trattava di una svolta decisiva per assicurare una Giustizia rapida efficace a fronte delle lungaggini sino ad allora registrate nei vari Tribunali e Corti Superiori.
Nondimeno ci è voluto circa un anno perché il Governo emanasse il D..Lgs 10/10/2022 n.150 che costituisce ,in concreto, l’attuazione della Riforma.
Tuttavia l’entrata in vigore della normativa,per il nuovo Governo subentrato,è stata posposta prima al 30/12/2023 e successivamente al 4/4/2024,alla luce del DLgs 19/2/2024 n.31 “correttivo delle disposizioni contenute nel D.Lgs attuativo”-
Da ultimo,per quanto concerne la Giustizia Riparativa.l’art 27 del D.L.n.19/2024 interve nendo sugli articoli 92 e 93 delle Disp Transitorie del D.Lgs n.150, che aveva introdotto e disciplinato l’Istituto in adempimento delle Direttive Europee e degli obblighi derivanti dal Pnrr,ha prorogato il termine al 30 giugno 2024,
Beoppure l’approvazione del DDL Nordio ha accelerato l’entrata in vigore del provvedi mento spegnendo le speranze di chi attendeva una accelerazione dell’entrata ibn funzione del nuovo Istituto.
In definitiva siamo in presenza di una entrata in vigore piuttosto diluita nel tempo che si è trascinata per mesi ma che non vede ancora una soluzione.
In attesa delle decisioni del Governo,alle prese con l’organizzazione sul Territorio del nuovo e importante Istituto introdotto,,non sono mancate le opinioni,manifestate da molti commentatori,sull’assetto dato alla Giustizia Riparativa nell’ambito della Riforma del processo penale che,a parere degli stessi, presenta ancora notevoli criticità per l’attua zione in concreto.
a.La mancanza di strutture
Seconndo alcuni autori,l’Istituto previsto dalla Riforma Cartabia mostra tutti i suoi limiti:
le strutture non ci sono, il personale è risicato e serve la formazione perché mediatori e avvocati sono stati,di fatto,esclusi.
Pochi mesi dopo la sua entrata in vigore,con già diverse richieste presentate anche dai detenuti,la Riforma rischia di essere “un bluff” soprattutto per la formazione delle nuove figure richieste ma anche un vero business su cui mettere le mani.
Le questioni sul tavolo sono fondamentalmente tre:
le strutture, tutte da individuare; i professionisti abilitati a seguirle; la valanga di istanze attese a fronte dei processi pendenti.
Si tratta di una Riforma che vale, astrattamente,per qualunque reato,dalle indagini alle sentenze (persino in caso di proscioglimento) e anche in assenza di consenso della vittima (!!) come, ad es., nel Caso Maltesi, commentato su queste pagine. .
Per citare un caso,tra i molti,di denegata giustizia, a Bologna: nulla è cambiato sul fronte della Giustizia Riparativa,dove Enti e strutture mirati a fornire questo strumento, introdotto dalla Riforma, non ci sono.
Pertanto,il Giudice dell’udienza preliminare è stato,di fatto,costretto a rigettare la richiesta presentata,di concerto tra le parti dalla difesa di un ventiquattrenne accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza all’epoca appena diciottenne, affetta da deficit cognitivo e ne ha disposto il rinvio a giudizio.
Per contro,la Giustizia Riparativa dovrebbe consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione, fuori dal Tribunale e guidate da figure professionali esperte, con l’obiettivo di “riparare il danno subito dalla vittima, con l’ausilio di un facilitatore o mediatore penale terzo alle parti”.
Il mediatore, alla fine dell’iter,deve redigere una relazione che, se positiva, permette all’imputato di accedere a uno sconto di pena ovvero alla estinzione di un reato procedibile a querela di parte. .
A Bologna tuttto questo non appare ancora possibile perché, secondo lo stesso Giudice “non risulta essere stata indetta la Conferenza locale per il distretto della Corte d’appello di Bologna che è incaricata di individuare gli Enti locali a cui affidare il compito di istituire i Centri per la Giustizia Riparativa e organizzarne i servizi, anche incaricando i mediatori tramite appalti o convenzioni; né “sono ancora formalmente riconosciuti i mediatori e i livelli essenziali di prestazioni” richiesti.
In conseguenza,per il Giudicante, “l’istanza presentata non può trovare accoglimento, per impossibilità di effettuare il percorso secondo la Legge istitutiva”.(sic!!)
Tale situazione,venutasi a creare nei Tribunali,porta altri commentatori ad affermare (v.Pigatto-Zanotti su Altalex Maggio 2024) che la Giustizia Riparativa sarebbe solo “una chimera”, posto che la Giustizia,di per sé,dovrebbe già incarnare lo spirito riparatorio per un danno patito dalla Vittima,parte processuale e,come gtale, meritevole di tutela nel nostro Ordinamento.
Con la Riforma si è voluto acutizzare il ruolo risanante che l’iter processuale deve perseguire, mettendo sempre più in relazione il “colpevole” con la “vittima”.
Tuttavia, ad una visione superficiale,questo tentativo di conciliare i due soggetti opposti della fattispecie giuridica lesa sembrerebbe quasi una forzatura,un tentativo goffo di addivenire ad una remissione quantomeno formale di quanto avvenuto a seguito del comportamento illecito del colpevole-imputato.
Invece,la Giustizia Riparativa avrebbe un potenziale sterminato,sebbene ancora inespres- so a causa dei prevedibili e usuali ritardi in tema di Amministrazione giudiziaria.
Soggetto attivo di questa nuova pratica processuale è la persona offesa dal reato, figura che fino ad ora ha ricoperto un ruolo del tutto marginale in ogni procedimento penale mentre,nell’ottica riparatoria,la persona offesa potrebbe attivarsi alla ricerca di soluzioni concrete per il “conflitto” creato a seguito della commissione del reato che ha spezzato anche il patto sociale con la Collettività.
Dunque,si sarebbe in presenza di una giustizia nuova ed inclusiva con l’intento di cambiare,in prima battuta,la risposta al crimine commesso, al vulnus creato nello
Ordinamento giuridico.
La prima caratteristica è è che sono le parti a scegliere se e quando entrare in una mediazione conciliativa.
Il Mediatore esperto è una figura terza,imparziale e preparata al riconoscimento delle emozioni scaturite dal conflitto,canalizzandole al raggiungimento di una possibile ripara zione in concreto.
Tale figura, ontologicamente, differisce dalla figura del Giudice ,anch’essa terza ed impar ziale per la sua “equiprossimità”, vale a dire una posizione di vicinanza ad entrambe le parti aderenti al confronto, con più l’idea di favorire una conciliazione, piuttosto che decre tarne la “vittoria” o la “soccombenza” di una di esse.
Va sottolineato che la mediazione, non essendo uno strumento obbligatorio, si basa sui alcuni principi cardine: la volontarietà, la confidenzialità e il non giudizio.
La confidenzialità si traduce in un obbligo di riservatezza di tutte le questioni emerse durante la mediazione, questioni che il mediatore/facilitatore non può, per alcun motivo, portare all’esterno della trattativa conciliativa..
Il principio del “non giudizio” è incentrato sul ruolo del mediatore,equidistante dalle parti, mai giudicativo bensì propositivo e recettivo alle esigenze delle parti.
Grazie a quest’ultima peculiarità, i mediatori,adeguatamente formati,facilitano il raggiun gimento di un risultato soddisfacente sia per la vittima, sia per l’autore del reato.
Solitamente i mediatori sono tre,due dei quali non devono aver incontrato nessuna delle parti nei colloqui preliminari, in modo da essere scevri da ogni pregiudizio.
Le parti,a loro volta,confrontandosi, dovrebbero riuscire ad arrivare ad un riconoscimento reciproco delle ragioni altrui,dei motivi che hanno portato a delinquere, delle sofferenze conseguenti arrecate alla vittima.
Fino ad oggi i casi di giustizia riparativa sono isolati.
I pochi casi,poco documentati e tra questo esiguo numero,sono ancora più confinati a ruolo di “chimere” nei casi in cui ci sia stato un confronto diretto tra autore del reato e la sua reale vittima e non contribuiscono ad un pieno avvio della Riforma nelle Aule di Giusizia..
Indubbio,inoltre,è come non sia semplice far coincidere la morale, il senso di giustizia e le nobili finalità della giustizia riparativa.
Per ora la realtà offre una fotografia chiara dalla quale emerge come la giustizia ripara tiva ,così come intesa dalla Riforma, sia solo una lodevole illusione, un’utopia seguita da eccezioni che confermano la regola generale delle parti che sono,spesso,inconciliabili per definizione,e come tale può essere considerata come una vera e propria “chimera” da perseguire.
Diversa,ma comunque critica, è la definizione dell’Istituto come una “giustizia surreale” per altri autori (v.O.Mazza su il riformista Giugno 2024) i quali affermano che il dibattito sulla giustizia riparativa assume,sempre più spesso,caratteri surreali. (Segue)
Mario Pavone