Su www.linkiesta.it è stato pubblicato a firma Carmelo Palma l’articolo che qui di seguito riprendiamo integralmente a seguito della decisione della Corte Costituzionale di giudicare costituzionali le norme che regolano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali da parte dei partiti non presenti in Parlamento. L’Italia è il paese che in Europa ha le norme più restrittive. Favoriti i vecchi partiti, limitato il diritto alla rappresentanza.
Se fosse ancora vivo, Marco Pannella se ne sarebbe accorto e avrebbe lanciato l’allarme su una decisione destinata a condizionare in modo determinante il gioco politico, non solo, ma in primo luogo sulla nuova legge elettorale (in Italia, del resto, c’è sempre una nuova legge elettorale alle porte, per battezzare qualche nuova formula politica).
Probabilmente, da spericolato “bestione politico” (copyright Guido Vitiello), il leader radicale avrebbe rispolverato, tra lo scandalo di molti, quella sua offensiva, ma pertinente definizione della Corte costituzionale come «suprema cupola della mafiosità partitocratica». Ma Pannella è morto, quindi nessuno se n’è accorto. Di cosa?
Il 23 febbraio la Consulta ha risolto (cioè nella sostanza rimosso) una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma a partire da un ricorso presentato da +Europa (di cui è nota l’ascendenza radicale), relativo alla disciplina della raccolta firme per la presentazione di liste e candidature alle elezioni politiche e all’esonero da questo faticoso e complicatissimo onere per i partiti costituiti in gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato, dall’inizio della legislatura in corso al momento dello scioglimento delle Camere.
Dopo i precedenti delle sentenze sul Porcellum del 2014 e sull’Italicum del 2017, ci si poteva attendere che la Corte dimostrasse anche sul tema del diritto di elettorato attivo e passivo – cioè del diritto di accesso alla competizione democratica – lo stesso interventismo riservato a premi di maggioranza, ballottaggi e liste bloccate. Ma l’attesa è andata purtroppo delusa.
Il partito di Emma Bonino era giunto alla Corte costituzionale forte di motivazioni, riconosciute dal Tribunale di Roma, sulla assoluta sproporzione tra le firme richieste per presentarsi alle elezioni in Italia (1500 a collegio plurinominale, quasi 100.000 per la sola Camera dei deputati, al momento della presentazione del ricorso, successivamente ridottesi per il “taglio” di un terzo del numero dei parlamentari e quindi dei collegi del cosiddetto Rosatellum) non solo rispetto ai voti necessari per accedere al riparto dei seggi (nel 2018, circa 1.000.000), ma anche in relazione alle firme richieste negli altri Paesi europei raffrontabili all’Italia per accedere alla competizione elettorale. In Francia non è richiesta alcuna raccolta di firme, nel Regno Unito un trentesimo delle firme necessarie in Italia, in Spagna e Germania, in rapporto agli elettori, circa un terzo.
Inoltre i ricorrenti avevano sollevato (e il giudice di Roma nel rinviare la questione alla Consulta aveva riconosciuto) un problema di uguaglianza, relativo all’esonero dalla raccolta firme per i partiti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere fin dall’inizio della legislatura, che limita questo diritto (privilegio) al momento a soli cinque partiti: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. L’avere un gruppo a Camera e Senato non è, in sé, un indice di rappresentanza democratica, visto che esclude partiti che pur avendo conseguito eletti e raccolto potenzialmente anche milioni di voti non accedono a questo diritto, per l’esiguità del numero di eletti conseguiti (meno di 10 al Senato e di 20 alla Camera). D’altra parte gruppi costituiti per scissione o scomposizione di partiti esistenti (astrattamente anche al primo giorno della legislatura) possono formarsi nelle Camere senza alcuna prova di effettiva rappresentatività elettorale.
Non vogliamo approfondire le ragioni per cui la Consulta ha giudicato infondata la questione relativa al numero delle firme e addirittura inammissibile quella relativa al privilegio dell’esonero dalla raccolta firme per alcuni partiti. La lasciamo ai patiti e agli esperti del latinorum costituzionale (è una lettura da III Capitolo de I promessi sposi, per gli amanti del genere e delle gesta dell’Azzeccagarbugli), ma conserviamo qualche più che fondato sospetto sulla funzione e il fine di questo arrocco, cioè di questa giustificazione, in nome della “sovranità politica” del Parlamento, di una discriminazione oggettiva rispetto all’accesso alla competizione elettorale e dunque dell’altrettanto oggettivo condizionamento della competizione politica.
Ci limitiamo a valutare gli effetti di questa sentenza, che sono molto più nucleari di quello che gli analisti (non) vi hanno voluto vedere. Ragioniamo in primo luogo in astratto, e in secondo luogo in concreto.
In astratto, la Corte ha deciso essere costituzionale che la competizione elettorale sia riservata di fatto unicamente agli incumbent (cioè a chi in Parlamento già ci sta), visto il numero spropositato di firme richieste (nel 2018 circa un decimo di quelle necessarie per ottenere seggi) e le procedure superburocratiche necessarie alla loro raccolta, autenticazione e certificazione.
Per fare alcuni esempi, la firma digitale vale in tutte le operazioni con la pubblica amministrazione, ma non in materia elettorale. I certificati elettorali dei firmatari vanno richiesti dai partiti (ovviamente in forma cartacea), pur essendo già a disposizione della amministrazione pubblica che deve verificarli. Ad autenticare le firme, alla presenza dei sottoscrittori, sono autorizzati pubblici ufficiali – dai consiglieri comunali, ai cancellieri degli uffici giudiziari – che non sono affatto tenuti a prestare questo servizio. Quella della Corte è dunque una decisione che rende meno aperto e competitivo il mercato elettorale e meno libero e uguale il voto dei cittadini, cui viene pregiudicata la possibilità di scelta di più opzioni elettorali concorrenti.
In concreto, questa decisione ha effetti ancora più dirompenti, perché mentre consente alla coalizione del centrodestra, con questa o altre leggi elettorali, di andare in gruppo, separata o unita, alle elezioni, rende inevitabile come coalizione alternativa, di fatto, solo quella demo-populista tra PD e M5S, visto che qualunque altro partito, con il Rosatellum, non potrebbe coalizzarsi con essi.
La legge elettorale in vigore, infatti, prevede che le coalizioni debbano essere formalizzate entro il 44° giorno precedente alle elezioni e le liste essere presentate solo 10 giorni dopo. Il che significa, ad esempio, che se un partito come +Europa o una aggregazione lib-dem volesse coalizzarsi con il PD dovrebbe raccogliere in dieci giorni tutte le firme necessarie, su moduli che riportano non solo i nomi dei candidati della lista, ma anche quelli di tutti i candidati uninominali comuni con partiti, come ad esempio il PD, che forti dell’esonero dalla raccolta firme potrebbero aspettare fino all’ultimo minuto per deciderli. Mission impossible. Quindi la conseguenza pratica inevitabile, se non cambia la legge elettorale, è che qualunque partito non goda del privilegio dell’esonero dalla raccolta firme dovrebbe presentarsi autonomamente al voto.
Dunque il risultato ultimo della sentenza della Consulta, oltre a essere partitocraticamente conservativo dei rapporti di potere esistenti nel cosiddetto Palazzo, è di consolidare il bipopulismo italiano e di favorire oggettivamente il successo elettorale della coalizione sovranista.
Un oggettivo “capolavoro” politico. Non sappiamo se involontario o no, ma un “capolavoro”.
(Tratto da www.linkiesta.it )