La disciplina della determinazione dei LEP((Livello Essenziale nelle Prestazioni, cioè gli indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali previsti dall’art.143/ della manovra di Bilancio 2022), presentando notevoli carenze, non realizza la condizione per l’attribuzione di nuove competenze alle regioni per questi motivi:
1)Incostituzionalità
Il richiamo all’art 116 della costituzione deve essere aggiornato perché la riscrittura delle regole, operata dalla riforma costituzionale del 2012 .ha evidenziato come l’organizzazione e l’azione amministrativa debbano garantire, oltre all’imparzialità e al buon andamento, anche l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Pertanto la sostenibilità, a causa della sua rilevanza costituzionale, è diventato un parametro obbligatorio per l’attribuzione di nuove competenze alle regioni.
2 )Mancanza di trasparenza nei rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie territoriali
Carenza dovuta al riferimento, ignorando l’evoluzione normativa alla vecchia “P.A. per Procedure” che imposta detti rapporti come se si trattasse di semplici trasferimenti di fondi , subordinati solo ad autorizzazioni burocratico /-giuridico-amministrative .
3 ) Iniqua ed inefficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR
il mancato riferimento alla sostenibilità realizza un’allocazione delle risorse non conforme alla pregiudiziale del PNRR: senza riforme nessun finanziamento. Inoltre, il riferimento alla spesa storica moltiplica la produzione di Debito Pubblico Cattivo, accentuando gli squilibri territoriali che non riguardano solo il Sud ma l’intero territorio nazionale.
4)Impossibilità attribuzione nuove competenze per mancata determinazione dei LEP
non essendo indicati i criteri tecnici minimi ,in base alla sostenibilità riscontrabili nelle regioni che avanzano richieste, non è possibile procedere all’attribuzione di nuove competenze anche per la mancata individuazione delle fonti di finanziamento.
Questa carenza può essere rimedita facendo riferimento all’aggiornamento dell’articolo 116 , 3 comma, della Costituzione.
In particolare:
1 )costituzionalità
La riforma costituzionale del 2012 ha rimediato alla scarsa qualità delle istituzioni, ridotte ad una sommatoria di pratiche burocratiche, sostituendo, dal 1/01/2016 la vecchia “P.A per Procedure” con la nuova “P.A. per Risultati” che pone, al centro dell’analisi l’esperienza amministrativa, i suoi risultati e la relativa valutazione.
2 )Trasparenza nei rapporti finanziari Stato/ Autonomie territoriali
Determinata dalla profonda ristrutturazione del rapporto Stato Enti locali che non si misura più solo con l’osservanza della legge ma anche con la sostenibilità finanziaria . Inoltre viene affidato alla regione il compito di leadership strategica del concorso dei diversi livelli di governo locale,alla realizzazione dello stretto nesso tra equilibrio di bilancio e concorso alla stabilita del debito pubblico .
3 ) Equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR .
L’allocazione di dette risorse nel nuovo rapporto Stato/Autonomie territoriale, realizza la pregiudiziale : senza riforme nessun finanziamento. Inoltre assicura, con la mediazione compositiva regionale ed interregionale, dalla quale deriva un federalismo municipale solidale ma responsabile.la riduzione dei divari territoriali, verificabile sulla base di riscontri oggettivi..
Detto schema è già stato realizzato con i Patti di Rientro (Legge di Stabilità 20220)con i quali lo Stato ha garantito a Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo la conciliazione tra il risanamento dei bilanci dissestati e l’aumento degli investimenti.
4 )Realizzazione senza oneri per il bilancio dello Stato.
Le risorse finanziarie necessarie non sono reperibili nel bilancio dello stato per le modeste disponibilità e l’impossibilità di ricorrere ad aumenti della pressione fiscale, già intollerabile .
L’unica soluzione è ricorrere alle risorse finanziarie del PNRR che non sono a carico del bilancio dello Stato ma della UE che, tuttavia, non fa regali. Mi riferisco ai 122,6 €miliardi rivenienti da prestiti con l’UE, che l’Italia riceve a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbe potuto ottenere da sola, risparmiando circa 25€ miliardi..Se a questo basso costo si aggiunge il rinvio al 2028 in poi per la restituzione ,si comprende come il concorso alla stabilita del debito pubblico possa essere realizzato scambiando il debito “Cattivo”con quello “Buono”. Infatti, il maggior aumento di produttività della P.A ,a seguito dell’attuazione della riforma, genererà, nel giro dei tre anni disponibili, i flussi di cassa aggiuntivi necessari per recuperare il contenuto costo del debito con l’UE.
In conclusione la riscrittura dell’art.143 si basa sulla realizzazione della condizione per l’attribuzione di nuove competenze ottenuta, senza oneri per il bilancio dello Stato, scambiando il Debito Cattivo col Debito Buono, ricorrendo alle risorse finanziarie del PNRR, rivenienti dal prestito con l’UE. In tal modo, nel giro di qualche anno, si creeranno le condizioni per affrontare il tema dell’autonomia differenziata in base al criterio della sostenibilità. Inoltre, si eviterà all’Italia di presentarsi alla rinegoziazione del Trattato di Maastricht, continuando ad essere il paese europeo con un rapporto Debito/PIL tra i più alti della zona euro, mentre gli altri paesi della zona euro saranno a livelli enormemente minori.
AntonioTroisi