La  disciplina della determinazione  dei LEP((Livello Essenziale nelle Prestazioni, cioè gli indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali  previsti dall’art.143/ della manovra di Bilancio 2022), presentando  notevoli carenze, non  realizza  la condizione  per l’attribuzione di nuove  competenze alle regioni per questi motivi:

1)Incostituzionalità

Il richiamo all’art 116 della costituzione deve essere aggiornato perché la riscrittura delle regole, operata dalla riforma costituzionale del 2012 .ha evidenziato come l’organizzazione e l’azione amministrativa debbano garantire, oltre all’imparzialità e al buon andamento, anche l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto la sostenibilità, a causa della sua rilevanza costituzionale, è diventato un parametro obbligatorio per  l’attribuzione di nuove competenze alle regioni.

2 )Mancanza di trasparenza nei rapporti finanziari  tra Stato ed Autonomie territoriali

Carenza dovuta al riferimento, ignorando l’evoluzione normativa  alla vecchia “P.A. per Procedure”  che imposta detti rapporti come se si trattasse di semplici trasferimenti di fondi , subordinati  solo ad autorizzazioni burocratico /-giuridico-amministrative .

3 ) Iniqua ed inefficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR

il mancato riferimento alla sostenibilità  realizza un’allocazione delle risorse non conforme  alla pregiudiziale del PNRR: senza riforme nessun finanziamento. Inoltre,  il riferimento alla spesa storica moltiplica la produzione di  Debito Pubblico Cattivo, accentuando gli squilibri territoriali  che non riguardano solo il Sud ma l’intero territorio nazionale.

4)Impossibilità attribuzione nuove  competenze per mancata determinazione dei LEP

non essendo indicati i criteri tecnici minimi ,in base alla sostenibilità riscontrabili nelle regioni  che avanzano richieste, non è possibile  procedere all’attribuzione di nuove competenze anche per la mancata individuazione delle fonti di finanziamento.

Questa carenza può essere rimedita facendo riferimento all’aggiornamento dell’articolo 116 , 3 comma, della Costituzione.

In particolare:

1 )costituzionalità

La riforma costituzionale del 2012 ha rimediato alla  scarsa qualità delle istituzioni, ridotte ad una sommatoria di pratiche burocratiche, sostituendo, dal 1/01/2016 la vecchia “P.A per Procedure” con la nuova “P.A. per Risultati” che pone, al centro   dell’analisi  l’esperienza amministrativa, i suoi risultati e la relativa valutazione.

2 )Trasparenza nei rapporti finanziari Stato/ Autonomie territoriali 

Determinata dalla  profonda ristrutturazione  del rapporto Stato Enti locali  che non si misura più solo con l’osservanza della legge  ma anche  con  la sostenibilità finanziaria . Inoltre  viene  affidato  alla regione  il compito   di leadership strategica del concorso dei diversi livelli di governo locale,alla realizzazione dello stretto nesso tra equilibrio di bilancio e  concorso alla stabilita del debito pubblico .

3 ) Equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR .

L’allocazione di dette risorse nel nuovo rapporto Stato/Autonomie territoriale, realizza la pregiudiziale : senza riforme nessun finanziamento. Inoltre  assicura, con la mediazione  compositiva  regionale ed interregionale, dalla quale deriva un federalismo   municipale solidale ma responsabile.la riduzione dei divari territoriali, verificabile  sulla base di riscontri oggettivi..

Detto schema  è già stato realizzato con i Patti di Rientro (Legge di Stabilità 20220)con i quali lo Stato ha garantito a Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo la conciliazione tra il risanamento dei bilanci dissestati e l’aumento degli investimenti.

4 )Realizzazione senza oneri per il bilancio dello Stato.

Le risorse  finanziarie necessarie non sono reperibili nel bilancio dello stato   per le modeste disponibilità  e  l’impossibilità di ricorrere ad aumenti della pressione fiscale, già intollerabile .

L’unica soluzione è ricorrere  alle  risorse finanziarie  del PNRR che non sono a carico del bilancio dello Stato ma della UE che, tuttavia, non fa regali. Mi riferisco ai 122,6  €miliardi rivenienti da prestiti con l’UE, che l’Italia riceve a  condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbe potuto ottenere da sola, risparmiando circa 25€ miliardi..Se a questo basso costo si aggiunge il rinvio al 2028 in poi per la restituzione ,si comprende come il concorso alla stabilita del debito pubblico possa essere realizzato scambiando il debito “Cattivo”con quello “Buono”. Infatti, il maggior aumento di produttività della P.A ,a seguito  dell’attuazione della riforma,  genererà, nel giro dei tre anni disponibili, i flussi di cassa aggiuntivi necessari per recuperare il  contenuto costo del debito con l’UE.

In conclusione la riscrittura  dell’art.143 si basa sulla realizzazione della condizione per l’attribuzione di nuove competenze ottenuta, senza oneri per il bilancio dello Stato, scambiando il Debito Cattivo col Debito Buono,  ricorrendo alle risorse finanziarie del  PNRR, rivenienti  dal prestito con l’UE. In tal modo, nel giro di qualche anno, si creeranno le condizioni per affrontare il tema dell’autonomia differenziata in base  al criterio della sostenibilità. Inoltre, si eviterà all’Italia di presentarsi alla   rinegoziazione del Trattato di Maastricht,  continuando ad essere  il paese europeo con un rapporto Debito/PIL tra i più alti della zona euro, mentre gli altri paesi della zona euro saranno a livelli enormemente minori.

AntonioTroisi

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