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Migranti: rivedere le assurdità della Bossi-Fini – di Primo Fonti

“ Lo straniero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato tra voi…” ( Lev.19,34).

Questa frase dell’Antico Testamento è quanto mai attuale  ma torna spesso alla mente solo sull’onda emotiva  delle tragedie che vedono coinvolti i migranti. Eppure, de iure condendo, dovrebbe essere il  parametro di legittimità costituzionale  delle leggi  che governano, o si propongono di governare, le im-migrazioni.

Quale sia la distanza delle parole spese sui principi del diritto internazionale ( dei quali abbiamo già scritto) dai fatti di questi ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti coloro che abbiano capacità di ragionamento libero da pregiudizio ( la legge di conversione del decreto n.1/2023 sulle ONG è la prova più convincente).

Da tempo e da più parti si è sottolineata la necessità di modificare la legge attualmente in visore n.189/2002,meglio conosciuta come “Legge Bossi-Fini”, che costituisce la vera matrice culturale, ma che  nessun Parlamento ha mai avuto il coraggio di farlo nonostante che lo ius migrandi, è riconosciuto come diritto naturale universale e contemplato tra i più importanti principi del diritto internazionale.

La legge Bossi-Fini modificava il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” del luglio 1998 in cui era confluita  la legge n.40 del 6 marzo 1998 ,la cosiddetta Turco-Napolitano.

Le norme più discusse della legge Bossi-Fini non riguardano l’inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani, le sanatorie, il contrasto al traffico di migranti irregolari o il rilascio di permessi di soggiorno speciali e relativi al diritto di asilo. Le norme che molti hanno contestato, ma che nessuno ha mai neppure tentato di modificare, riguardano:

l’ingresso nel territorio nazionale ( può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro),

il permesso di soggiorno (viene concesso solo a chi possiede un contratto di lavoro),

le impronte digitali (obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali per chi chiede il permesso di soggiorno o il rinnovo),

l’espulsione degli irregolari (l’espulsione deve essere eseguita immediatamente con l’accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica),

i ricongiungimenti familiari ( chi è in regola con il permesso di soggiorno, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento e, a determinate condizioni, anche dai genitori soli),

i falsi matrimoni ( in assenza di effettiva convivenza ,qualora non siano nati dei figli, il permesso di soggiorno viene revocato).

La filosofia di fondo, che sorregge l’intero impianto delle legge, consiste nella pretesa d’incrociare domanda e offerta di lavoro con il lavoratore straniero ancora nel paese di origine e ritenere regolare  il suo ingresso nel nostro Paese  dopo aver stipulato un contratto di lavoro con quelle modalità, sulla base dei flussi d’ingresso stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per rendersi conto dell’assurdità della norma è sufficiente porsi una domanda: chi è quel datore di lavoro disposto ad assumere una persona che vive a migliaia di chilometri di distanza e che non ha mai conosciuto di persona?

A questi aspetti  si devono aggiungere le notevoli difficoltà e ritardi che s’incontrano  nelle questure  solo per ottenere appuntamenti per l’espletamento di mere attività burocratiche (deposito di domande di rinnovi dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno, ricongiungimenti familiari etc…).

A questo punto è fin troppo chiaro che affrontare seriamente il problema dell’immigrazione significa uscire dalla logica difensiva e di emergenza per disegnare le linee di un programma di politiche transnazionali e nazionali e, perché no, anche locali.

Sul piano delle strategie integrate tra politiche del lavoro, della cultura, dell’istruzione, della cittadi-nanza politica e sociale abbiamo già scritto nella prima Assemblea plenaria di INSIEME del 03-04 luglio 2021 nella piena consapevolezza che un programma integrato di politiche di cooperazione, accoglienza e solidarietà, a livello continentale prima che nazionale, privo di un coerente supporto legislativo che preveda anche la revisione dei trattati, sarebbe destinato a naufragare nella tempesta.

Qui, e per il momento, ci occupiamo della legislazione nazionale e nello specifico della cosiddetta Legge Bossi-Fini le cui principali modifiche dovrebbero seguire alcune linee guida in grado di trasformarne la filosofia di fondo:

Primo Fonti

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