La Corte Costituzionale tedesca ha accolto in parte alcuni ricorsi presentati avverso le manovre della BCE e riguardanti l’acquisto  di titoli di Stato nel periodo che va dal 2015 al 2019.

Gli acquisti contestati riguardano principalmente i titoli del debito pubblico contrassegnati con la sigla PSPP (Public Sector Purchase Program) e si riferiscono al QE (Quantitative Easing) del settore pubblico e cioè “un programma di acquisti di titoli di debito non condizionato a specifiche esigenze di un Paese membro” ( ° ) dell’UE. Su questi acquisti la Corte contesta che le misure prese dalla BCE “non sono coperte dalle competenze europee”  e, pertanto, sarebbero non valide in Germania. La Corte rivolgendosi alla BCE chiede necessarie giustificazioni dando tre mesi di tempo sulle misure prese e, inoltre, chiede al governo tedesco di “attivarsi nei confronti del PSPP”. 

Su quanto dice la Corte Costituzionale Europea riporto due dichiarazioni rilanciate dall’agenzia ANSA. La prima del Vice Presidente della BCE Luis De Guindos che, in corso di commento della decisione de quo ,così afferma: “Abbiamo preso atto della sentenza. Come BCE – ha sottolineato siamo una istituzione europea e dobbiamo sottostare al quadro giuridico dell’UE”.  Inoltre De Guindos ha chiarito che la BCE si muove secondo due principi: “il primo è la stabilità dei prezzi e il secondo a perseguire l’indipendenza dai governi e dalle lobby”.

La seconda dichiarazione è della Presidente della BCE, Christine Lagarde ,nella quale cosi afferma: “Siamo un’istituzione europea con competenza per l’area euro e sottoposta alla giurisdizione della Corte di giustizia europea” e quindi fuori dalle competenze della Corte Costituzionale tedesca.

La Lagarde inoltre parla di situazione finanziaria ed economica eccezionale da non trattare con le misure di ordinaria amministrazione. Ritorna pertanto prepotentemente alla ribalta l’assunto che in tempo di guerra tutte le misure sono giustificate perché è economia di guerra.

Nell’ambito dell’assistenza finanziaria e accordi fiscali nell’Eurozona sono previsti interventi di natura ordinaria e straordinaria (°):

1) gli interventi ordinari prevedono “Fondi sovranazionali di assistenza finanziaria” tra cui l’EFSF (European Financial Stability Facility), il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)o ESM , il fiscal compact nonché le riforme del Patto di Stabilità e Crescita;

2) Tra gli interventi straordinari c’è il QE (Quantitative Easing), diviso tra:

  1. a) “il lato privato del QE della BCE;
  2. b) il lato pubblico del QE della BCE.

Da questa situazione gli interventi del QE, oggetto del rilievo della Corte Costituzionale tedesca, si comprende che fanno parte degli interventi straordinari previsti dalle norme europee. La manovra effettuata con QE dalla BCE è senz’altro di natura straordinaria perché applicata in periodi di crisi economico-produttiva e finanziaria a partire dal 2008.

Questo intervento della Corte tedesca ha messo in seria difficoltà l’UE nel momento che dovranno avere pratica attuazione alcune misure prese ieri 08/05/2020 ed essere varato e discusso nei prossimi giorni lo strumento del Recovery Fund.

Il Consiglio europeo, formato dai 27 Stati dell’UE, nella videoconferenza tenuta il  23 aprile 2020, ha discusso il varo di un insieme di misure finanziarie di rilevante importanza, che sono state inserite in un pacchetto finanziario da 540 miliardi estensibile a mille.

Nella stessa riunione del 23/04/2020 il Consiglio europeo inoltre ha dato mandato alla Commissione Europea e Ministri del tesoro dell’EU di discutere e formalizzare le misure da prendere in una apposito incontro da tenersi in data 06.05.2020 poi rinviato al 08/05 dove è stato deciso quanto segue:

  • E’ stato confermato il pacchetto finanziario da 540 miliardi – disponibili e utilizzabili dal giugno 2020  – che prevede: 240 miliardi di euro per gli interventi finanziari a mezzo MES ; 100 miliardi per il SURE che rappresenta la configurazione a difesa dell’occupazione e interventi di copertura finanziaria nei momenti di disoccupazione (cassa integrazione europea) ed è una proposta della Commissione europea quale “strumento europeo contro la disoccupazione creato per combattere l’emergenza COVID-19 nelle regioni più colpite”; e 200 miliardi per interventi della BEI (Banca Europea per gli Investimenti creata nel 1957);
  • E stato rinviato ed è in discussione per l’inserimento nel bilancio UE 2021 – 2027 la creazione di uno strumento chiamato Fondo temporaneo, Recovery Fund, quale strumento indispensabile, per permettere la ripresa economica. Rimane tuttavia da stabilire sia la dimensione finanziaria del fondo, sia da definire quanto andrà erogato sotto forma di prestito e quanto sotto forma di sussidio e/o sovvenzione. Della gestione del Recovery Fund viene investita la Commissione europea e poi vi saranno una serie di iniziative da inserire sempre nel bilancio europeo fino a movimentare circa 2.000,00 miliardi. A ciò si arriverebbe aumentando la disponibilità di bilancio portando la contribuzione dall’1,2% al 2% del PIL;
  • Il problema ora si gioca sul ruolo delle disponibilità finanziarie e cioè se sono prestiti oppure sovvenzioni a fondo perduto (loans-grants). Ci sarà sicuramente una quota considerata prestito ed un’altra ritenuta sovvenzione e la partita loans-grants si giocherà nei prossimi incontri.

I pilastri pertanto delle misure finanziarie sono: MES, BEI, SURE, Q E, e gli Eurobond, questi ultimi  osteggiati dalla Germania e dall’Olanda.

Tuttavia un intervento finanziario simile agli Eurobond, proposto dalla Francia, è dato dalla creazione del Recovery Fund quale “strumento innovativo di finanziamento”.

Ai fini di sostenere la ripresa l’Eurogruppo non sarebbe contrario ad assumere come modalità di finanziamento lo strumento del Recovery Fund. Si prevede che il Recovery Fund “sarà temporaneo e commisurato ai costi straordinari della crisi e aiuterà a spalmarli nel tempo attraverso un finanziamento adeguato” ( °° )

Bisognerà tuttavia stabilire quale sarà la fonte di finanziamento di tale strumento ed essere pronti ad intervenire quando, superato il momento dell’emergenza, si dovranno prendere le misure per avviare la ripresa economica.

Un discorso a parte ora va fatto sul MES o ESM, che è un fondo sovranazionale di assistenza finanziaria, chiamato anche Fondo salva stati.

Abbiamo visto sopra che tra le misure finanziarie c’è lo strumento del MES che viene contrastato nel nostro Paese da una parte politica perché troppo oneroso. L’ESM o MES  va bene e funziona in periodi ordinari della vita economico-produttiva dei Paesi dell’UE, mentre in periodi straordinari ed eccezionali, come quello della pandemia da coronavirus in atto che stiamo vivendo attualmente, l’ESM non funziona perché si dimostra inadeguato e insufficiente per periodi di emergenza”. E pertanto in questo momento si ragiona sull’opportunità o meno di utilizzare da parte del nostro paese lo strumento del MES.

Il MES  “prevede una quota di contribuzione reale da parte dei Paesi partecipanti” ( ° ). Tale strumento, pienamente operativo dall’ottobre 2012, prevedeva nel momento della sua formazione una possibilità di accesso ai prestiti di 700,00 miliardi, formato per 80 miliardi da una “quota di contribuzione diretta” e per il resto “per il tramite di emissione diretta di obbligazioni ESM specifiche” (° ).

Le condizioni per ottenere prestiti attraverso il MES, sia per i costi finanziari sia per i tempi di rientro, sono abbastanza onerose per il suo utilizzo in periodi ordinari della vita economico – produttiva, per cui tale strumento di finanziamento non risulta essere conveniente in momenti di crisi e/o di grave emergenza economica come si prevede possa esplodere in conseguenza della pandemia da Covid-19 in atto.

Tuttavia per permettere l’accesso ai prestiti tramite il MES l’Eurogruppo nella riunione di ieri 08/05/2020 ha approvato lo strumento del MES senza le condizioni originarie previste e solo per affrontare le spese sanitarie, circa la cura, la prevenzione e la sanità in generale. I Paesi dell’Eurogruppo per coprire i costi delle spese sanitarie potranno accedere al prestito nella misura massima del 2% del Pil e all’Italia spettano circa 37 miliardi del fondo previsto e sopra indicato ed inoltre i tempi per il rientro del prestito ottenuto (avranno lunga scadenza) passerebbero (il condizionale è dovuto!) da 2 a 10 anni e i tassi di interesse varierebbero dallo 0% all’1% e nel caso specifico deciso dall’Eurogruppo in data 08/05/2020 il tasso di interesse sarebbe poco sopra dello 0,1%.

A queste condizioni lo strumento del MES si rivela per l’Italia molto vantaggioso sia per costi finanziari sia per la tempistica di rientro dei prestiti ottenuti e i 36 o 37 miliardi disponibili saranno utili e necessari per coprire i notevoli costi socio-sanitari sostenuti a seguito della da coronavirus. “Non ci saranno, quindi, programmi di aggiustamento macroeconomico richiesti agli Stati, perché, viene sottolineato <<lo scopo molto specifico e limitato>> di questa linea di credito”. (°°° ).

Antonio Mascolo

( ° ) – M. Minenna  – La moneta incompiuta

( °° ) – Chiara De Felice – Ansa.it).

( °°° ) – Francesca Basso, Corriere della Sera – Prima Ora

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