In che modo Centri Antiviolenza e Case Rifugio contrastano la violenza contro le donne in Italia? Abbiamo provato a capirlo, nonostante la scarsità di dati disponibili a riguardo, analizzando il ruolo dello Stato e del secondo welfare.

La violenza contro le donne è un problema strutturale presente a livello globale. In Italia 1 donna su 3 ne è vittima, eppure il fenomeno non viene ancora affrontato con le giuste misure. Anche perché spesso i dati, le politiche e le valutazioni non sono sufficienti.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proviamo a fare il punto della situazione nel nostro Paese approfondendo anche il sistema di protezione attualmente attivo. E a vedere quanto è rilevante il ruolo del secondo welfare (CLICCA QUI) su questo fronte.

Violenza di genere e violenza domestica

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 ha definito la violenza contro le donne come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”1.

Come abbiamo raccontato l’anno scorso (CLICCA QUI), quando si parla di violenza contro le donne spesso si pensa alle aggressioni fisiche. La violenza fisica è però solo la punta dell’iceberg: esistono infatti altri fenomeni molto diffusi come stalking, violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, e violenza assistita.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, conosciuta anche come Convenzione di Istanbul, ha introdotto una distinzione sulle tipologie di violenza. Definisce violenza di genere qualsiasi “violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato2, distinguendola, appunto, dalla violenza domestica che indica qualsiasi atto di “violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiare3.

La Convenzione di Istanbul ha anche stabilito una serie di obblighi e impegni, tra cui la predisposizione e il rafforzamento di un sistema protezione e sostegno per le vittime (l’intero capitolo IV della Convenzione è dedicato a questo argomento). Particolarmente interessante è in questo senso l’obbligo, per i Paesi firmatari, di “raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione e l’impegno a rendere pubblici questi dati4. Vediamo perché. ( Per la lettura integrale dell’articolo CLICCA QUI

Giulia Greppi

 

Note

  1. Art. 1, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne
  2. Art. 3.a, Convenzione di Istanbul
  3. Art. 3.b, Convenzione di Istanbul
  4. Art. 11, Convenzione di Istanbul

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