In che modo Centri Antiviolenza e Case Rifugio contrastano la violenza contro le donne in Italia? Abbiamo provato a capirlo, nonostante la scarsità di dati disponibili a riguardo, analizzando il ruolo dello Stato e del secondo welfare.
La violenza contro le donne è un problema strutturale presente a livello globale. In Italia 1 donna su 3 ne è vittima, eppure il fenomeno non viene ancora affrontato con le giuste misure. Anche perché spesso i dati, le politiche e le valutazioni non sono sufficienti.
Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proviamo a fare il punto della situazione nel nostro Paese approfondendo anche il sistema di protezione attualmente attivo. E a vedere quanto è rilevante il ruolo del secondo welfare (CLICCA QUI) su questo fronte.
Violenza di genere e violenza domestica
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 ha definito la violenza contro le donne come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”1.
Come abbiamo raccontato l’anno scorso (CLICCA QUI), quando si parla di violenza contro le donne spesso si pensa alle aggressioni fisiche. La violenza fisica è però solo la punta dell’iceberg: esistono infatti altri fenomeni molto diffusi come stalking, violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, e violenza assistita.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, conosciuta anche come Convenzione di Istanbul, ha introdotto una distinzione sulle tipologie di violenza. Definisce violenza di genere qualsiasi “violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato”2, distinguendola, appunto, dalla violenza domestica che indica qualsiasi atto di “violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiare”3.
La Convenzione di Istanbul ha anche stabilito una serie di obblighi e impegni, tra cui la predisposizione e il rafforzamento di un sistema protezione e sostegno per le vittime (l’intero capitolo IV della Convenzione è dedicato a questo argomento). Particolarmente interessante è in questo senso l’obbligo, per i Paesi firmatari, di “raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione e l’impegno a rendere pubblici questi dati4. Vediamo perché. ( Per la lettura integrale dell’articolo CLICCA QUI
Giulia Greppi
Note
- Art. 1, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne
- Art. 3.a, Convenzione di Istanbul
- Art. 3.b, Convenzione di Istanbul
- Art. 11, Convenzione di Istanbul