Le Acli hanno presentato due proposte di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione e sulla riforma dei partiti.

Presentiamo di seguito la prima, dal titolo:“Misure in materia di partecipazione, istituzione delle Assemblee partecipative e modifiche agli istituti partecipativi” 

 

ONOREVOLI DEPUTATI, ONOREVOLI SENATORI! – La questione della partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico è da sempre questione centrale nella definizione della dialettica democratica: la Costituzione repubblicana, il documento costituzionale più avanzato che l’Italia abbia mai avuto nella sua storia unitaria, riconoscendo la piena libertà di pensiero, di parola, di stampa, di associazione, ha anche definito le modalità di partecipazione alla formazione della volontà politica attraverso gli strumenti istituzionali in essa definiti e da essa discendenti. 

Tuttavia, la partecipazione pubblica segue anche percorsi diversi da quelli istituzionali, per una pluralità di motivi riconducibili essenzialmente alla volontà di un’interlocuzione di tipo diverso da quella propria delle istituzioni stesse e dei partiti politici che le animano.  

D’altro canto, i principi fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cui il nostro Paese aderisce, hanno richiamato la necessità di proteggere e di promuovere le forme di partecipazione popolare non istituzionale. 

Da ultima, la Commissione europea con raccomandazione n. 2023/2836 del 12 dicembre 2023 ha ricordato che in una società democratica e pluralista occorre consentire ai cittadini “di agire collettivamente in settori di interesse comune e dei contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica”. Pertanto, si raccomanda agli Stati membri dell’Unione di “creare e mantenere un contesto sicuro e favorevole affinché le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani rafforzino il loro impegno effettivo e garantiscano la loro partecipazione attiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche”. 

Perché un processo partecipativo sia efficace e il più possibile inclusivo diventa quindi fondamentale la scelta degli interlocutori da coinvolgere e nella pianificazione del processo, adottare tutti gli accorgimenti necessari a far sì che i soggetti interessati o le cui opinioni sono rilevanti ai fini della decisione finale siano messi nelle condizioni di poter partecipare.  

Ad esempio, strutturando il processo partecipativo in fasi che prevedano una combinazione di diversi livelli e metodi di partecipazione e coinvolgendo, oltre ai cittadini (in forma associata e non) tutte le istituzioni e i gruppi sociali che sono portatori di punti di vista rilevanti sulla questione oggetto di decisione da parte di amministrazioni pubbliche (stakeholder). 

Dare vita a un processo partecipativo non significa però delegare il potere di decidere ad altri: le conclusioni raggiunte attraverso queste pratiche non sono giuridicamente vincolanti per le istituzioni ma hanno piuttosto valenza consultiva. Il potere decisionale resta comunque nelle mani dell’organo indicato dalla legge (il Parlamento, il Governo, il consiglio, la giunta, il sindaco ecc.).  

L’ente che viene coinvolto in un processo di questo tipo, si assume però l’impegno, nei confronti dei partecipanti, di tener conto delle indicazioni che scaturiranno dal processo, e se non lo fa se ne assume le conseguenti responsabilità politiche di fronte all’opinione pubblica. 

Non sono mancati in questi anni concreti esempi di tali forme partecipative a livello locale: il bilancio di partecipazione, ad esempio, ovvero le consulte territoriali che sono regolamentate dagli Statuti di diversi Comuni e in alcuni casi anche a livello regionale. 

Quello che manca, e questo progetto di legge è stato concepito per far fronte a tale lacuna, è una regolamentazione di carattere nazionale che permetta di inquadrare il modello partecipativo come un elemento strutturale all’interno del nostro ordinamento. 

Per questi motivi si sottopone all’attenzione del Parlamento questo progetto di legge che, rifacendosi ai principi fondamentali in materia di partecipazione come quelli sopra ricordati (art.1), istituisce le Assemblee partecipative come organismi di deliberazione su oggetti di interesse pubblico generale a livello regionale, nazionale o locale, definendone le modalità di convocazione, di finalizzazione dei lavori attraverso una relazione conclusiva, comprensiva di specifiche raccomandazioni ai corrispondenti organi politici ed istituzionali, e la composizione (art.2, 3 e 4). 

Al fine di garantire il funzionamento di ciascuna assemblea partecipativa, curare l’organizzazione ed assicurare il coordinamento generale dei lavori, viene istituito un Segretariato composito (art.5) per garantire la presenza di esperti della materia oggetto dell’assemblea e di una rappresentanza dell’assemblea stessa.    

In pari tempo si provvederà a rendere effettiva la partecipazione alle riunioni prevedendo permessi lavorativi e indennità giornaliere per i componenti dell’Assemblea (art.6). 

Gli articoli successivi disciplinano il funzionamento e gli organi dell’Assemblea stessa, le modalità di pubblicazione della relazione finale e l’attività di monitoraggio e di valutazione dell’impatto rispetto alle raccomandazioni ai corrispondenti organismi istituzionali e politici delle raccomandazioni contenute nella relazione finale. 

Con gli art. 11 e 12 si modificano l’art.8 del TUEL in materia di partecipazione popolare e il comma 1 dell’art. 40 del codice dei contratti pubblici in materia di dibattito pubblico in modo da renderli coerenti alle prescrizioni del presente progetto di legge, mentre all’art.13 si dispone quanto alla copertura finanziaria.  

 

 

 

 

Proposta di legge di iniziativa popolare  

“Misure in materia di partecipazione, istituzione delle Assemblee partecipative e modifiche agli istituti partecipativi” 

 

Art. 1 

(Principi generali) 

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, e in coerenza con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento in materia di partecipazione dei cittadini alla vita democratica della Repubblica. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali e valgono come principi per le Regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.  
  2. Le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.  
  3. La Repubblica, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e promozione sociale: 
    1. riconosce il contributo dato alle sue istituzioni dalle pratiche, strumenti e processi di democrazia partecipativa; 
    2. favorisce, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche; 
    3. favorisce la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società; 
    4. favorisce l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; 
    5. valorizza le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione; 
    6. favorisce e promuove momenti di partecipazione e confronto fra pubblica amministrazione e cittadini, a tutti i livelli di governo.   

 

 

Art. 2. 

(Assemblee partecipative) 

  1. Le assemblee partecipative sono organi di partecipazione democratica costituiti e convocati, secondo le procedure stabilite dalla presente legge, per concorrere alle deliberazioni su oggetti di interesse pubblico generale al livello nazionale, regionale o locale. 
  2. Ciascuna assemblea partecipativa, al livello nazionale, è convocata con decreto del Presidente della Repubblica, previa una deliberazione che ne definisce l’oggetto adottata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Non possono essere convocate assemblee partecipative su tematiche per le quali è escluso il ricorso il referendum di cui l’art. 75 della Costituzione.  
  3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la deliberazione atta a convocare un’assemblea partecipativa può essere è adottata: 
    1. dalla Camera dei deputati, attraverso l’adozione di un atto di indirizzo adottato secondo le norme del proprio regolamento.  
    2. dal Senato della Repubblica, attraverso l’adozione di un atto di indirizzo adottato secondo 

le norme del proprio regolamento.  

  1. da cinquantamila cittadini elettori, mediante un atto da loro sottoscritto, previa iniziativa di un comitato promotore, secondo le modalità previste dall’articolo 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto applicabili; la richiesta ai sensi della presente lettera, corredata della documentazione prescritta, è presentata al Ministero dell’interno. 

 

  1. Le Regioni e i Comuni adottano le deliberazioni necessarie al fine di prevedere all’interno dei propri statuti la possibilità di convocare assemblee partecipative di livello regionale o comunale. Le assemblee sono convocate con atto del presidente della Regione o del sindaco, su iniziativa del Consiglio regionale o comunale, della Giunta o di un numero di elettori determinato ai sensi del comma 7 in relazione alla popolazione della Regione o del Comune. Lo Statuto dei Comuni e delle Regioni può prevedere la convocazione di diritto di un’assemblea partecipativa di confronto e verifica da tenersi obbligatoriamente a metà legislatura, consiliatura o mandato.  

 

  1. Lo Statuto dei Comuni capoluogo di provincia, delle città metropolitane e delle Regioni può prevedere che l’assemblea dei cittadini sia convocata di diritto in occasione dell’elaborazione dei principali documenti di indirizzo, programmazione e pianificazione economica, finanziaria e urbanistica.  

 

  1. In caso di scioglimento o sospensione del consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 

141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il commissario nominato convoca l’assemblea dei cittadini quando occorra provvedere all’elaborazione dei documenti di cui al comma 5. 

 

  1. Le Regioni e i Comuni disciplinano la costituzione e il funzionamento delle assemblee dei cittadini entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi generali da essa stabiliti. 

Art. 3. 

(Relazione conclusiva) 

  1. L’assemblea partecipativa, alla conclusione dei propri lavori, approva una relazione nella quale sono riassunte le risultanze dell’attività svolta, con l’esposizione delle diverse posizioni e ipotesi di soluzione esaminate, ed è espresso il parere sull’oggetto assegnato, con l’eventuale indicazione delle iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune. Nella relazione è dato conto altresì delle opinioni dissenzienti. Il parere è pubblicato sul sito internet dell’assemblea. La relazione dell’assemblea nazionale è trasmessa alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.  
  2. Il legislatore o l’organo decisore destinatario della relazione conclusiva è tenuto, entro 180 giorni dalla ricezione della stessa, ad esprimersi sulla materia oggetto del parere e a darne riscontro all’Assemblea. In ogni caso, il destinatario della relazione è tenuto a motivare per iscritto l’eventuale decisione di discostarsi o disattendere il parere dell’Assemblea sull’oggetto assegnato.   

 

Art. 4. 

(Composizione) 

  1. La composizione di ciascuna assemblea partecipativa è determinata dall’atto di convocazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo. 
  2. I componenti di ciascuna assemblea sono cittadini in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo della Camera dei deputati ovvero i cittadini di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea residenti in Italia, che abbiano manifestato interesse rispondendo ad un apposito avviso pubblicato contestualmente alla convocazione dell’assemblea.  
  3. Nel caso in cui i cittadini che abbiano risposto all’avviso di cui al comma 1 siano in numero inferiore a trecento l’assemblea è composta dai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse. Nel caso in cui i cittadini che abbiano risposto all’avviso di cui al comma 1 sono in numero superiore a trecento l’assemblea è composta da trecento cittadini, scelti con metodi di campionamento casuale tali da assicurare una composizione dell’assemblea proporzionata per sesso, età e area di residenza. In particolare, il campione per età è organizzato su almeno quattro fasce di età; il campione per area di residenza, nelle assemblee costituite a livello nazionale, assicura la presenza di almeno un cittadino in rappresentanza di ciascuna Regione o, per la Regione Trentino-Alto Adige, di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ove previsto nella proposta di istituzione dell’assemblea, l’atto di convocazione può determinare ulteriori criteri addizionali, ad esempio il livello di istruzione, la categoria professionale, il reddito o la residenza in aree rurali o cittadine, in base all’oggetto sottoposto all’esame dell’assemblea stessa. 
  4. Per le iniziative di costituzione di assemblee al livello nazionale, il campionamento casuale è eseguito dal Ministero dell’interno, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le assemblee al livello territoriale, il campionamento casuale è eseguito dal segretariato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a). Mediante il campionamento sono individuati i componenti ordinari dell’assemblea e un sufficiente numero di componenti supplenti, che subentrano in caso di rinuncia o cessazione dall’incarico per qualsiasi causa. 

Art. 5. 

(Il segretariato) 

  1. Per ciascuna assemblea partecipativa è costituito un segretariato. Il segretariato è formato da una componente fissa, rappresentata da accademici ed esperti di democrazia partecipativa e dei temi che costituiscono l’oggetto della convocazione dell’assemblea, e da una componente variabile, che consta di un numero di membri dell’assemblea scelti, a rotazione, mediante sorteggio da eseguire con periodicità frequente e regolare. Il primo sorteggio è effettuato all’inizio della prima sessione dei lavori dell’assemblea. 

 

  1. La componente fissa del segretariato è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, adottata su proposta del Ministro Dell’Interno, previa deliberazione delle Commissioni parlamentari competenti espressa a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nei casi in cui l’assemblea partecipativa sia convocata ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera c) della presente legge nel segretariato è assicurata la partecipazione di almeno un esponente del comitato promotore.  
  2. Il segretariato svolge i seguenti compiti: 
    1. curare l’organizzazione dell’assemblea eventualmente determinando i criteri per il campionamento casuale dei cittadini, secondo i princìpi stabiliti dall’articolo 4, commi 2 e 3, definendo la composizione interna dell’assemblea, fuori dei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, stabilendo la frequenza, la durata e la sede delle riunioni nonché le fasi del procedimento e individuando eventuali ulteriori esperti da consultare; 
    2. assicurare il coordinamento generale dei lavori dell’assemblea secondo il principio dell’imparzialità. 
  3. Il segretariato rimane in carica per la durata dell’assemblea e per sei mesi decorrenti dalla fine dei lavori di essa ovvero fino alla data, se antecedente, nella quale è adottato l’atto o il provvedimento relativo all’oggetto per il quale è stata costituita, allo scopo di svolgere i compiti previsti dagli articoli 9 e 10. Nel caso previsto dall’articolo 2, comma 5, il segretariato rimane in carica per la sola durata dei lavori dell’assemblea fino all’esecuzione dell’adempimento previsto dall’articolo 9, comma 2. 

Art. 6. 

(Sede delle riunioni e diritto ad un’effettiva partecipazione) 

  1. Le riunioni delle assemblee partecipative costituite al livello nazionale si svolgono a Roma, presso la sede del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il segretariato ne organizza i lavori prevedendo la possibilità che siano svolti anche attraverso un collegamento audiovisivo sincrono da remoto dei propri componenti. 
  2. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati che fanno parte delle assemblee partecipative hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo necessario alla partecipazione ai lavori dell’assemblea. Le assenze dal servizio per la partecipazione alle riunioni di cui al comma 1 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico del segretariato dell’assemblea partecipativa. Il segretariato, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.  
  3. I componenti dell’assemblea partecipativa hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea. La misura dell’indennità è determinata dall’atto di convocazione in misura non inferiore a quella stabilita dal D.P.R del 10 marzo 1997, relativa agli onorari dei membri dei seggi elettorali. Tale indennità è incrementata di un terzo per i membri dell’assemblea residenti in un Comune diverso da quello in cui si svolge l’assemblea.  

Art. 7. 

(Funzionamento) 

  1. I lavori delle assemblee partecipative sono articolati in una fase formativa, una fase istruttoria e una fase di discussione e deliberazione. 
  2. La fase formativa, di carattere interno, è destinata alla formazione dei componenti dell’assemblea nelle materie attinenti al suo oggetto. Nella fase formativa partecipano ai lavori dell’assemblea esperti e professionisti dei settori attinenti all’oggetto dell’Assemblea, selezionati dal segretariato mediante un procedimento pubblico e trasparente, sulla base dell’esperienza maturata, del comprovato possesso di requisiti di oggettività e competenza, della capacità di comunicare in modo semplice e chiaro e della disponibilità alla partecipazione. Il segretariato assicura che gli esperti siano scelti in modo tale da presentare all’assemblea, in misura paritaria, il numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti, così da offrire un quadro completo, equilibrato e diversificato delle questioni concernenti l’oggetto assegnato. 
  3. La fase istruttoria è destinata all’ascolto delle istanze provenienti dalla società. Nella fase istruttoria, l’assemblea procede a pubbliche audizioni di rappresentanti di gruppi di interesse, comitati, associazioni, organizzazioni non governative e parti sociali, selezionati dal segretariato mediante un processo pubblico, motivato e trasparente, nel rispetto del principio dell’equilibrio tra le posizioni rappresentate. Il segretariato valuta le candidature e procede alla selezione di eventuali ulteriori gruppi organizzati che ne facciano previa richiesta formale sottoposta al Segretariato.   4. La fase della discussione è destinata al confronto interno tra i componenti dell’assemblea. Essa si conclude con la deliberazione sulla relazione finale contenente il parere dell’assemblea sull’oggetto assegnato. 
  1. Il segretariato organizza incontri pubblici di ascolto e confronto, sia mediante lo svolgimento di riunioni in presenza sia attraverso strumenti telematici. Gli incontri pubblici si svolgono con l’intervento dei membri dell’assemblea e sono aperti alla partecipazione di chiunque vi abbia interesse, in forma sia individuale sia associata, nell’ambito territoriale di competenza dell’assemblea; per le assemblee costituite al livello nazionale, essi si svolgono in più luoghi nel territorio nazionale, in sedi individuate in collaborazione con le Regioni. Gli incontri pubblici sono destinati a informare la collettività sui lavori dell’assemblea e a raccogliere idee e proposte che possono essere prese in considerazione dai membri dell’assemblea per la formazione della deliberazione sull’oggetto assegnato. 
  2. Il sito internet dell’assemblea contiene una sezione destinata alla ricezione di contributi, che possono essere presentati all’assemblea in forma scritta da chiunque vi abbia interesse, previa identificazione, in forma sia individuale sia associata. I contributi e le proposte presentati sono raccolti dal segretariato, pubblicati con periodicità regolare nel sito internet dell’assemblea e distribuiti ai membri di essa. Il sito internet dell’assemblea consente a chiunque vi abbia interesse, previa identificazione, di inviare comunicazioni dirette al segretariato. 

Art. 8. 

(Presidenza dell’assemblea) 

  1. I lavori dell’assemblea dei cittadini sono diretti e coordinati, a turno, da un presidente eletto a maggioranza dai componenti dell’assemblea al termine della fase formativa. 

Art. 9. 

(Pubblicazione della relazione finale) 

  1. Al termine dei lavori dell’assemblea di partecipazione, il segretariato riceve la relazione finale predisposta ai sensi dell’articolo 3. 
  2. Il segretariato trasmette la relazione finale alle Camere e al Governo o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, alla giunta e al consiglio dell’ente territoriale competente.   3. La relazione finale è pubblicata nel sito internet istituzionale dell’assemblea nonché nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed eventualmente del Ministero con competenza prevalente nella materia o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, nel sito internet istituzionale dell’ente territoriale competente. 

Art. 10. 

(Attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto) 

  1. Al termine dei lavori dell’assemblea partecipativa, sono estratti a sorte al suo interno tre componenti che partecipano alle successive attività del segretariato come membri aggregati.   2. Il segretariato, nella composizione integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, per la durata massima indicata dall’articolo 5, comma 4, svolge attività di monitoraggio sul seguito dato al parere dell’assemblea nonché funzioni di informazione e di impulso nei riguardi degli organi politici destinatari del parere medesimo. A questo fine esso può trasmettere all’organo politico rapporti, documenti e segnalazioni per favorire l’utilizzazione dei risultati dell’assemblea nel processo decisionale. L’organo politico, secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento, può ascoltare una rappresentanza del segretariato. 

 

Art.11  

(Modifiche al Testo unico degli enti locali in materia di partecipazione dei cittadini) 

 

L’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 8 

(Partecipazione popolare) 

  1. I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale favorendo il coinvolgimento della popolazione residente nella determinazione dell’indirizzo politico dell’ente.  I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.  
  2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  
  3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame prevedendo tempi certi per un pronunciamento dell’amministrazione comunale.  Gli statuti prevedono forme di referendum la cui richiesta può essere fatta richiesta di un adeguato numero di cittadini, comunque, non superiore all’uno per cento della popolazione per i comuni sotto i 5000 abitanti, non superiore allo 0,5 per cento della popolazione per i comuni sotto i 15.000 abitanti, non superiore allo 0,3 per cento della popolazione per i comuni sotto i 30.000 abitanti,  non superiore allo 0,2 per cento della popolazione per i comuni sotto i 50.000 abitanti, non superiore allo 0,1 per tutti gli altri comuni.  
  4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.  
  5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e   degli   stranieri   regolarmente soggiornanti”. 

 

Art. 12 

(Modifiche al codice dei contratti pubblici in materia di dibattito pubblico) 

 

  1 Il comma 1 dell’art. 40 del d.lgs. n. 23 del 2023 è sostituito dal seguente:  

 “1.  Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’allegato I.6, la stazione appaltante o l’ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio. Il dibattito pubblico deve essere svolto nel caso in cui ne venga fatta richiesta: da almeno un consiglio regionale interessato dall’intervento, almeno la metà dei consigli comunali dei comuni interessati dall’intervento, quando ne facciano richiesta, in almeno un quinto dei comuni interessati dall’intervento, un numero di cittadini non inferiore a quello necessario per avanzare richiesta di referendum ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalla presente legge.  

  1. Al comma 5 dell’art. 40 del d.lgs. n. 23 del 2023 è apportata la seguente modificazione: le parole “compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni” sono sostituite da: “comunque non superiore a centottanta giorni”; le parole “una sintetica” sono sostituite da “una motivata”.  

Art. 13 

(Copertura finanziaria) 

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo denominato “fondo partecipazione” con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2024 e di 12 milioni di euro per gli anni successivi. 
  2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative statali si provvede mediante le risorse del fondo di cui al comma precedente.  
  3. Le Regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni provvedono con proprie risorse agli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative regionali e comunali.  
  4. Con decreto del ministro dell’interno adottato sentito il ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono rimborsate alle Regioni e ai Comuni metà degli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative regionali e comunali. 

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