Aumentano i debiti delle famiglie e si profila una crescente minaccia di usura nei confron ti di artigiani e piccoli imprenditori.

Questa tendenza emergente è stata identificata dal centro studi della Cgia di Mestre, il quale ha calcolato che l’entità complessiva del debito nel nostro Paese ha toccato il nuovo record di 595,1 miliardi di euro, rappresentando un incremento del 3,5% rispetto all’anno 2021.

Gli analisti della Cgia argomentano che l’incremento dell’ammontare dei debiti bancari è frutto di un insieme di fattori, tra cui spiccano l’inflazione, l’incremento dei costi dei mutui  e l’aumento delle tariffe energetiche.

A ciò si aggiunge l’impulso derivante dalla robusta ripresa economica manifestatasi nel biennio 2021-2022, successivo alla conclusione dei “lockdown” imposti dalla pandemia di Covid-19.

In conseguenza, sempre più italiani si trovano nella necessità di richiedere finanziamenti alle istituzioni bancarie, tanto che l’ammontare medio per ogni nucleo familiare ha raggiunto la cifra di 22.710 euro,importo che deve ritenersi in aumento a causa dei nuovi e ripetuti rialzi dei tassi bancari.

Secondo l’analisi condotta dalla Cgia, la Provincia che presenta il più elevato livello di indebitamento tra le famiglie è Milano, con una media di debito pari a 35.342 euro (+5,1% rispetto al 2021).

Al secondo posto si colloca la Provincia di Monza-Brianza ,con un debito medio di 31.984 euro (+3%), seguita in terza posizione da quella di Bolzano, con un importo di 31.483 euro (+5%). Alle spalle del podio figurano le famiglie di Roma e della sua provincia, con un debito medio di 30.851 euro (+2,8%), seguite da quelle di Como, con un importo di 30.276 euro (+3,8%).

Parallelamente cresce anche l’usura in danno dei tanti malcapitati alle prese con i costi del ménage familiare o delle attività delle Imprese..

Sul punto la Cgia,in una nota diffusa,ha affermato che, sebbene il numero delle denunce alle Forze dell’Ordine di questo reato abbietto sia da tempo in calo, non è da escludere che l’incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che, da sempre, sono più disponibili di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili come quello che si sta attraversando a tutti i livelli.

È noto a tutti che l’usura è un fenomeno rilevante  e difficilmente chi è caduto nella rete degli strozzini si rivolge alle Forze dell’Ordine. Con il graduale rallentamento dell’attività economica e la conseguente diminuzione delle erogazioni di prestiti bancari alle imprese o ai privati, che si è verificata nei mesi recenti, non è, quindi, possibile escludere un ‘intervento’ delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare, come gli artigiani, i negozianti e numerose partite IVA.

D’altro canto, da sempre, il settore dei lavoratori autonomi rappresenta quello maggior mente esposto ai rischi derivanti dall’indebitamento.

D un’indagine condotta dalla Confcommercio, nel 2022 è emerso che l’usura é il fenomeno illegale percepito in maggior aumento dagli imprenditori (per il 25,9%) seguito da abusivismo (21,3%) e dalle estorsioni (20,1%) e i furti (19,8%).

Il trend è più marcato nelle Regioni del Sud e nel commercio al dettaglio non alimentare dove si registrano percentuali più elevate e dove, in particolare, l’usura è indicata in aumento da oltre il 30% delle Imprese.

Inoltre, più di un imprenditore su cinque ha avuto notizia di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività e, in particolare, il 10,3% ne ha conoscenza diretta.

Il “sentito dire” è decisamente più elevato al Sud (31,1%), a Palermo (31,9%), tra le imprese dei trasporti (29%) e del commercio al dettaglio non alimentare (26,4%),e  per i bar (26%).

Tuttavia, in un ottica preventiva, e per evitare il ricorso all’Usura, sono stati varati dal Governo  ,strumenti per far fronte a questo fenomeno.

La legge 7 gennaio 2012 n.3, recante  “Nuove disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ha apportato modificazioni alla legge 7 marzo 1996 n.108, recante “Disposizioni in materia di usura”, nonché alla legge 23 febbraio 1999 n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.

Le novità di maggior rilievo riguardano proprio i benefici economici a sostegno dei soggetti esercenti attività economica.

In particolar4e il 2021 ha visto un aumento, rispetto all’anno precedente, delle istanze per l’avvio della procedura di gestione della crisi depositate da Imprese, ex Imprenditori e cittadini, tutti eccessivamente indebitati.

È lo stesso debitore a presentare una proposta al Tribunale competente per il rientro del debito per la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori. Il gestore della crisi, nominato dall’OCC (Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio),che fa capo alla Camera arbitrale, è quindi nominato per analizzare la situazione debitoria ed attestarne lo stato in una relazione.

In conseguenza, il Tribunale può omologare la proposta oppure rigettare la proposta presentata dal debitore che concerne: .

  • La liquidazione del patrimonio(quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere);
  • Un piano del consumatore(la proposta del debitore non professionista non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice);
  • Un accordo di ristrutturazione(per piccoli imprenditori o ex imprenditori, la cui proposta di accordo deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori);
  • La esdebitazione del debitore incapiente (riservata alle persone senza nulla da offrire ai creditori, la cui procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto esdebitato viene monitorata, con obbligo di pagamento del debito se sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare almeno i creditori almeno per il 10% degli insoluti).

E per le vittime vessate dall’usura quid novi? Con riferimento al beneficio economico riservato ai soggetti danneggiati dall’usura, l’art. 1 della legge n. 3/2012 estende la possibilità di erogare il mutuo senza interessi previsto dall’art. 14 della legge n.108/1996 anche agli imprenditori falliti, possibilità peraltro da tempo riconosciuta in via di prassi dal Comitato di solidarietà – di cui all’art.19 della legge n.44/1999 – e dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

La lotta al fenomeno dell’usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che gestiscono  le attività illegali e dall’altro il sostegno  delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Accanto alle istituzioni operano le Associazioni del Terzo settore che sono impegnate in progetti di assistenza e tutela per coloro che si ribellano. Le ultime norme in materia, tra l’altro, hanno inasprito le pene previste per gli usurai, disponendo anche il sequestro e la confisca dei beni (!!).

L’usura è lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. Nel rapporto usurario ci sono dunque la necessità di denaro e un’offerta che può apparire come un’immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà. Viene così concesso un prestito a un tasso d’interesse superiore al cosiddetto ‘tasso soglia’, rilevato ogni tre mesi dal ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie.

L’usura è lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. Nel rapporto usurario ci sono dunque la necessità di denaro e un’offerta che può apparire come un’immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà. Viene così concesso un prestito a un tasso d’interesse superiore al cosiddetto ‘tasso soglia’, rilevato ogni tre mesi dal ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie.

In ogni Prefettura è  presente un referente, pronto a fornire informazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accedere al Fondo di solidarietà
La legge prevede che le Associazioni e organizzazioni di assistenza alle vittime siano iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano.

Sulla importante questione della tutela delle Vittime dell’Usura è intervenuta, di recente, la Cassazione con una rilevante sentenza, su ricorso proposto dall’Associazione Antiracket ed Antiusura di Matera, patrocinata dall’Avv Pietro Mazzoccoli, in relazione alla esclusione dell’Associazione dalla verifica dei crediti nei confronti dell’usuraio.

In sede di opposizione ex art 59 co.6 e ss del Dlvo n159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia), il difensore aveva rilevato una palese violazione della legge, che dovrebbe tutelare gli usurati nonché la violazione della Direttiva del Parlamento Europeo n.42/2014 laddove dispone che,a seguito di un reato, ”sussiste il diritto al risarcimento dei danni per le vittime  nei confronti di una persona oggetto di una confisca, atteso che gli Stati membri della UE debbono garantire che il provvedimento di confisca non impedisca a tali vittime di far valere i loro diritti nelle sedi competenti”.

In subordine, il difensore eccepiva la illegittimità costituzionale  dell’art 59.co 1 dello stesso Dlvo 159/2011 nella parte in cui esclude il credito vantato dalla parte civile in mancanza della prova della data certa del credito vantato prima del sequestro dei beni confiscati.

Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché “ la prova della data certa non può costituire una sanzione nei confronti dei creditori che non possono fornire tale elemento e perché il credito è sorretto da una sentenza penale di condanna  ed è di per sé disposto in favore della parte civile costituita in giudizio”.

In conseguenza, la Cassazione VI Sez Pen, con sentenza n.13474/2023 del 23/3/2023, ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione materana riconoscendo, in motivazione, la valenza giuridica delle eccezioni formulate e  poste a base del ricorso del difensore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Matera, che ha ammesso il credito al fallimento del responsabile delle attività usuraie.

Il provvedimento, quindi, oltre a riconoscere un diritto al risarcimento dei danni da parte dell’usurato, attesta la l’importanza dell’attività svolta in suo favore dalla Associazione materana.

Mario Pavone

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